Lucro cessante tassato e risarcimento del danno da inadempimento (Cass. civ. Sez. II n. 28718 del 30.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di danno patrimoniale da inadempimento, il mancato guadagno, consistente nella perdita di redditi che altrimenti sarebbero stati percepiti, è soggetto a tassazione. Di tale imposizione il giudice deve tener conto in via presuntiva ai fini di delimitare l’entità effettiva del lucro cessante, salvo che il danneggiato non dimostri l’esenzione di quei redditi da tassazione. L’eccezione di compensatio lucri cum damno non integra deduzione di un fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto azionato, ma una mera difesa sull’esatta entità globale del pregiudizio, rilevabile d’ufficio dal giudice. Questi, per determinare l’esatta misura del danno risarcibile, può fare riferimento, per il principio dell’acquisizione della prova, a tutte le risultanze del giudizio.
Il Fatto
Una società committente conveniva davanti al Tribunale l’appaltatore e il progettista e direttore delle opere strutturali, chiedendo la condanna solidale al risarcimento dei danni per il cedimento strutturale di un ampliamento immobiliare, con lesioni della facciata, crepe interne e interessamento dei sottofondi. Il progettista chiamava in causa la propria compagnia assicurativa per la garanzia in forza della polizza di responsabilità civile professionale stipulata.
Il Tribunale accoglieva in parte le domande e rigettava la manleva verso l’assicuratore. La Corte d’appello, in parziale riforma, riduceva il risarcimento per le opere di riparazione, escludeva la responsabilità dell’appaltatore e confermava l’inoperatività della garanzia assicurativa. Il progettista ricorreva per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente contestava la quantificazione del danno da mancata stipulazione dei contratti definitivi di vendita, pari al decremento del mercato immobiliare tra il 2010 e il 2017, deducendo la mancanza di prova e l’eccessività della percentuale stimata dal consulente tecnico d’ufficio. La Corte ha ritenuto inammissibili le doglianze sull’an e sul quantum, perché mirano a una diversa ricostruzione del fatto, preclusa in sede di legittimità: i contratti preliminari e le lettere di recesso dei promissari acquirenti erano documenti sufficienti a rendere verosimile la mancata stipulazione dei definitivi per il cedimento strutturale.
Il motivo è invece fondato nella parte in cui si contesta che l’intero importo del decremento sia stato riportato nel risarcimento. La Corte ha richiamato l’art. 6, secondo comma, del T.U.I.R., secondo cui sono imponibili le somme corrisposte a titolo di lucro cessante, mentre non assumono rilevanza reddituale le indennità che reintegrano il patrimonio del leso (danno emergente). Poiché la voce risarcitoria era pacificamente riconducibile al lucro cessante, essa era soggetta a tassazione.
Sotto il secondo profilo, la Corte ha precisato che non era onere dell’eccipiente dimostrare la soggezione a tassazione, ma era onere del danneggiato, a fronte di tale eccezione, dimostrare che quel reddito non sarebbe stato tassato. La compensatio lucri cum damno è eccezione in senso lato, mera difesa sull’entità del pregiudizio, rilevabile d’ufficio.
Con il secondo motivo il ricorrente lamentava l’inefficacia della clausola di esclusione della polizza per difetto di specifica approvazione. La Corte ha confermato il rigetto, richiamando l’orientamento secondo cui attengono all’oggetto del contratto, e non richiedono l’approvazione ex art. 1341 c.c., le clausole che specificano il rischio garantito, riguardando contenuto e limiti della garanzia. Con il terzo motivo, infine, la Corte ha dichiarato inammissibile la censura sul capo A.2 del d.m. 11 marzo 1988, perché volta a confutare circostanze di fatto acquisite o a introdurne di nuove.
La sentenza è stata dunque cassata limitatamente al primo motivo, nei sensi precisati, con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione, che deciderà uniformandosi al principio di diritto enunciato.
Nota della Redazione
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