Conto corrente e fideiussione: onere probatorio e abuso del processo (Cass. civ. Sez. I n. 32503 del 12.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nei rapporti bancari regolati in conto corrente, quando banca e correntista propongano domande contrapposte di accertamento del saldo e di condanna al pagamento, la carenza della documentazione risalente all’inizio del rapporto impone di azzerare il saldo di partenza del primo estratto conto disponibile e di rideterminare il saldo finale sulla base della documentazione successiva. L’eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria per decorso del termine semestrale di cui all’art. 1957 cod. civ. costituisce eccezione propria e non mera difesa, sicché deve essere tempestivamente sollevata nel giudizio di primo grado. Il ricorrente che la riproponga in sede di legittimità è tenuto, per il principio di autosufficienza, a indicare l’atto in cui l’ha dedotta. La decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ. integra un’ipotesi di abuso del processo, con applicazione dell’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ.

Il Fatto

Alcuni soggetti, debitori principali e fideiussori di un rapporto di conto corrente, proponevano opposizione al decreto ingiuntivo con cui il Tribunale aveva intimato il pagamento del saldo passivo. Eccepivano l’illegittima applicazione di interessi ultralegali e voci accessorie in difetto di pattuizione scritta, oltre alla nullità della capitalizzazione trimestrale.

Il Tribunale accoglieva parzialmente l’opposizione, rideterminando il saldo. La Corte di appello di Lecce confermava, ritenendo che, in mancanza degli estratti conto iniziali, il ricalcolo dovesse partire da un saldo pari a zero, e reputando la fideiussione parzialmente nulla solo nelle clausole riproduttive dell’intesa a monte. I soccombenti ricorrevano per cassazione; la banca resisteva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha aderito integralmente alla proposta di definizione ex art. 380-bis cod. proc. civ., dichiarando il ricorso inammissibile.

Sul primo motivo, i ricorrenti invocavano il principio secondo cui la banca attrice che pretenda il saldo passivo deve produrre gli estratti conto dall’apertura del rapporto. La Corte ha chiarito che tale orientamento opera quando l’istituto di credito sia l’unico attore. Diversa è l’ipotesi di domande contrapposte, nella quale valgono i principi di Cass. Sez. 1 n. 1763 del 2024, confermati da Cass. Sez. 1 n. 11735 del 2024: se manca documentazione iniziale, si azzera il saldo di partenza del primo estratto disponibile; se mancano periodi intermedi, si azzerano i soli saldi intermedi.

Sul secondo motivo, relativo alla dedotta decadenza della banca ai sensi dell’art. 1957 cod. civ., la Corte ha escluso il denunciato malgoverno degli artt. 2697 cod. civ. e 115 cod. proc. civ., poiché il vizio prospettato attiene semmai alla valutazione della prova, censurabile solo ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., non dedotto.

Dirimente è la qualificazione dell’eccezione: secondo Cass. n. 8023 del 2024, l’eccezione di estinzione della fideiussione ha natura di eccezione propria, non di mera difesa, e va sollevata in primo grado. I ricorrenti non hanno allegato né indicato in quale atto del giudizio di merito l’avessero dedotta, incorrendo nel difetto di autosufficienza.

Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile. La conformità della decisione alla proposta ha comportato l’applicazione dell’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., con condanna della parte ricorrente a un’ulteriore somma in favore della controricorrente e al versamento a favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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