Inammissibile ricorso ABF per vizio genetico di contratto anteriore al sesto anno (ABF Collegio di Palermo n. 1399 del 17.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile per incompetenza temporale il ricorso all’ABF che, pur avendo ad oggetto una segnalazione in Centrale Rischi risalente al sesto anno antecedente, presupponga l’accertamento incidentale della nullità di una clausola contenuta in un contratto stipulato prima del limite di cognizione dell’Arbitro. Ai fini della competenza è dirimente la causa petendi: rileva il vizio genetico dell’atto, che esclude la cognizione, e non la divergenza sulle conseguenze del negozio prodottesi nel periodo successivo. Il divieto di accertamento anche solo incidentale del vizio genetico opera pure quando la contestazione riguardi un rapporto ancora in corso di svolgimento. Ne segue l’inammissibilità di tutte le domande che da quell’accertamento dipendono, comprese la decadenza della garanzia e la cancellazione della segnalazione.
Il Fatto
Il ricorrente aveva prestato fideiussione in favore di un finanziamento concesso dall’intermediario a un terzo, garantito anche dal fondo di garanzia PMI e da altro fideiussore. Il contratto risaliva al 2013. Secondo il ricorrente, la banca non aveva mai agito per il recupero del credito nei suoi confronti, così lasciando decorrere il termine di decadenza previsto dall’art. 1957 c.c.; ciononostante il suo nominativo era stato iscritto nella Centrale Rischi, con conseguente diniego di un mutuo richiesto per l’acquisto di un immobile.
Il ricorrente chiedeva quindi la dichiarazione di nullità, per vessatorietà, della clausola di rinuncia al termine di liberazione, l’accertamento dell’illegittimità della segnalazione e la cancellazione. L’intermediario eccepiva in via pregiudiziale l’incompetenza temporale dell’ABF, trattandosi di vizi genetici di un rapporto sorto nel 2013, e nel merito sosteneva la correttezza del proprio operato, richiamando le comunicazioni del 2023 di decadenza dal beneficio del termine e di avvio delle azioni legali.
La motivazione del Collegio
In via preliminare il Collegio verifica la qualificazione soggettiva del ricorrente. Richiamando la decisione del Collegio di Coordinamento n. 5368/2016 sul c.d. professionista di rimbalzo, osserva che, in mancanza di elementi dai quali desumere il coinvolgimento del garante nell’impresa garantita, deve confermarsi la qualificazione come consumatore. Il contratto si limita a indicare che la fideiussione era prestata al fine di rilevare un’attività preesistente.
Passando all’eccezione pregiudiziale, il Collegio rileva che il contratto di finanziamento è stato stipulato il 14.3.2013 e contiene, all’art. 5, l’espressa rinuncia al termine di cui all’art. 1957 c.c., norma invocata dal ricorrente a fondamento delle domande. Tenuto conto della data di proposizione del ricorso, la competenza dell’Arbitro è circoscritta al periodo successivo all’08/10/2019, secondo la Sezione I, par. 4, delle Disposizioni ABF, che esclude le controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente.
Sul perimetro della cognizione temporale il Collegio richiama l’orientamento dei Collegi territoriali e del Collegio di Coordinamento (decisione n. 5674/2013): in caso di rapporto sorto anteriormente ma ancora produttivo di effetti, è dirimente la causa petendi, distinguendosi tra vizi genetici dell’atto, che danno luogo all’incompetenza, e divergenze sugli effetti prodottisi dal sesto anno in poi, che rientrano nella competenza. Il principio è confermato dalla decisione n. 11407/2024 del Collegio di Coordinamento, secondo cui è inammissibile l’accertamento anche solo incidentale del vizio genetico di un contratto stipulato prima del limite di cognizione, pure quando la contestazione riguardi un rapporto in corso.
Il Collegio esamina quindi le domande: l’accertamento della vessatorietà della clausola di rinuncia, la decadenza della garanzia, l’illegittimità dell’iscrizione e la cancellazione. Tutte presuppongono l’accertamento incidentale della nullità per abusività ex artt. 33 e 36 cod. consumo, che attiene a un vizio genetico di un contratto anteriore al limite di cognizione. Le domande sono perciò dichiarate inammissibili per incompetenza temporale e il ricorso è respinto in rito.
Nota della Redazione
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