Rito speciale avvocati e composizione collegiale del tribunale (Cass. civ. Sez. II n. 1276 del 12.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie di liquidazione dei compensi dovuti dall’assistito al proprio difensore per prestazioni giudiziali civili, disciplinate dall’art. 14 d.lgs. n. 150/2011, il tribunale adito è tenuto a trattare e decidere la causa in composizione collegiale, a pena di nullità ai sensi dell’art. 3 d.lgs. n. 150/2011. Il giudice che, investito dell’opposizione a decreto ingiuntivo, abbia qualificato l’azione come soggetta al rito speciale e ne abbia disposto il mutamento, deve poi applicarne per intero la disciplina, con conseguente ricorribilità per cassazione del provvedimento in forza del principio di ultrattività del rito e di tutela dell’affidamento. L’inosservanza delle disposizioni sulla composizione del collegio integra autonoma ragione di nullità della decisione.
Il Fatto
Il ricorrente ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca per il pagamento del compenso per la difesa in un giudizio civile definito in cassazione, con condanna della controparte alle spese, e per altra causa svoltasi dinanzi al Tribunale di Lucca, per la quale era stato concordato un onorario di € 3000,00.
La banca si è costituita eccependo l’inammissibilità dell’opposizione, in quanto proposta con citazione anziché con ricorso, come prescritto dall’art. 14 d.lgs. n. 150/2011 e dall’art. 702 bis c.p.c. Il Tribunale, disposto il mutamento del rito, ha confermato il decreto ingiuntivo, regolando le spese. Avverso l’ordinanza il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.
La Motivazione della Corte
Con l’unico motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 14 d.lgs. n. 150/2011 e 161 c.p.c., sostenendo che, trattandosi di compensi giudiziali civili, la causa sottoposta al rito sommario speciale doveva essere decisa dal Tribunale in composizione collegiale a pena di nullità. Il motivo è fondato.
La Corte respinge anzitutto l’eccezione di inammissibilità del ricorso, secondo cui la causa sarebbe stata decisa in applicazione del rito regolato dall’art. 702 bis c.p.c., che prevede l’appellabilità della pronuncia. Il Tribunale, in risposta all’eccezione di inammissibilità dell’opposizione sollevata proprio per l’uso della citazione in luogo del ricorso, ha disposto il mutamento del rito, applicando intenzionalmente e correttamente il rito sommario speciale. Ne deriva la ricorribilità per cassazione dell’ordinanza, in base al principio dell’ultrattività del rito e della tutela dell’affidamento.
La Corte richiama il proprio consolidato orientamento: per stabilire il regime di impugnazione del provvedimento con cui si liquidano gli onorari dovuti al difensore per prestazioni giudiziali civili, assume rilevanza la forma adottata dal giudice in base alla qualificazione data, implicitamente o esplicitamente, all’azione esercitata (Cass. n. 26083/2021; Cass. n. 26347/2019; Cass. n. 26163/2014; Cass. Sez. Un. n. 390/2011).
Il Tribunale, avendo optato per l’applicazione del rito speciale, doveva applicarne per intero la disciplina e trattare e decidere la causa in composizione collegiale a pena di nullità, ai sensi dell’art. 3 d.lgs. n. 150/2011 (Cass. Sez. Un. n. 12609/2012). L’inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale costituisce autonoma ragione di nullità della decisione che, nella specie, comporta la cassazione con rinvio (Cass. Sez. Un. n. 12609/2012; Cass. n. 16186/2018; Cass. n. 24754/2019; Cass. n. 13856/2022). L’ordinanza è pertanto cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa al Tribunale di Firenze, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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