Prescrizione dei crediti di lavoro: interruzione solo con comunicazione al creditore (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5826 del 05.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di crediti di lavoro, la richiesta del tentativo di conciliazione inoltrata alla Direzione territoriale del lavoro interrompe la prescrizione soltanto quando sia comunicata al creditore, non essendo sufficiente l’inoltro all’ufficio. Grazie all’effetto permanente riconosciuto dall’art. 410, secondo comma, cod. proc. civ., il termine resta sospeso fino a venti giorni dalla conclusione della procedura. La morte del datore di lavoro non costituisce atto interruttivo e non fa decorrere ex novo il termine prescrizionale in capo agli eredi: ai sensi dell’art. 2935 cod. civ., la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto poteva essere azionato, anche da parte del de cuius. L’eccezione di prescrizione sollevata da alcuni soltanto dei coeredi non giova agli altri, perché il debito ereditario è parziario e non solidale.

Il Fatto

Un lavoratore aveva prestato attività, secondo quattro distinti rapporti a termine, dal febbraio 2004 al dicembre 2007, alle dipendenze di una datrice di lavoro poi deceduta. In primo grado il Tribunale aveva rigettato la domanda volta al riconoscimento delle differenze retributive per lo svolgimento, asserito, di mansioni superiori di conduttore di trattori rispetto a quelle di operario generico.

La Corte d’appello, in riforma, aveva condannato al pagamento uno solo degli eredi, nei limiti della quota, riconoscendo il credito residuo e compensando in parte la prescrizione. Entrambe le parti hanno impugnato la decisione in Cassazione: il coerede condannato con ricorso principale, il lavoratore con ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rigetta entrambi i ricorsi. Quanto al ricorso principale, rileva che la statuizione della Corte territoriale è conforme ai principi di legittimità: l’eccezione di prescrizione, non sollevata da tutti i coeredi, non coinvolge l’intero credito e non opera verso chi non l’ha proposta, trattandosi di obbligazione parziaria e non solidale. La mancata chiamata in giudizio di tutti gli eredi non lede il principio del litisconsorzio necessario, poiché il rapporto non è unico e inscindibile.

Il secondo motivo del ricorso principale è inammissibile, perché propone una diversa ricostruzione dei fatti e una differente valutazione delle risultanze processuali, attività precluse in sede di legittimità.

Il ricorso incidentale è infondato. La questione centrale verte sull’effetto interruttivo della richiesta di conciliazione presentata alla DTL. Poiché l’istanza è stata inoltrata nel settembre 2010, trova applicazione la versione dell’art. 410 cod. proc. civ. anteriore alla modifica introdotta dalla legge 4 novembre 2010 n. 183, che attribuiva alla Commissione il compito di convocare le parti.

La Corte, richiamando la sentenza n. 12516/2014, afferma che solo la comunicazione al creditore della richiesta di conciliazione interrompe la prescrizione. Nel caso concreto manca la prova rigorosa della spedizione e della ricezione della missiva alla datrice di lavoro, che non era comparsa innanzi alla DTL: nessuna interruzione è quindi ravvisabile.

Quanto alla decorrenza del termine per gli eredi, il Collegio esclude che la morte del de cuius sia un atto interruttivo. La prescrizione non decorre dal giorno del decesso, ma da quando il credito poteva essere azionato, salvo un eventuale valido atto interruttivo, nella specie escluso. Le spese tra ricorrente principale e incidentale sono compensate per reciproca soccombenza, mentre il solo ricorrente incidentale è condannato al pagamento delle spese verso i controricorrenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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