Notifica cartella di pagamento e sanatoria per raggiungimento dello scopo (Cass. civ. Sez. V n. 6683 del 13.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di notificazione della cartella di pagamento, il rinvio disposto dall’art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 602 del 1973 all’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, che a sua volta richiama le norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta l’applicazione dell’istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo di cui all’art. 156 cod. proc. civ., non ostante la natura sostanziale dell’atto impositivo. Il principio di non contestazione opera rispetto ai fatti e non ai documenti prodotti, e presuppone che il fatto sia stato esposto in modo chiaro e specifico e che la controparte abbia avuto occasione di replicare. La legittimazione processuale della società fallita a impugnare l’atto impositivo presuppone l’inerzia del curatore, intesa come comportamento oggettivo di pura e semplice astensione, ed è vizio rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo.

Il Fatto

Una società in fallimento riceveva una cartella di pagamento per II.DD. e IVA relativa all’anno di imposta 2005, emessa e notificata dopo la dichiarazione di fallimento. Il ricorso introduttivo, proposto dal già amministratore della società autorizzato dal giudice delegato stante l’inerzia della curatela, veniva rigettato in primo grado, che accertava la regolarità della notifica eseguita a mani del curatore.

La Commissione Tributaria Regionale della Sicilia accoglieva l’appello, dichiarando la nullità insanabile della notifica per la illeggibilità della relata, tale da non consentire di individuare il momento iniziale di decorrenza del termine perentorio di impugnazione. Avverso tale sentenza proponevano ricorso l’Agenzia delle Entrate e l’agente della riscossione; replica il contribuente con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte disattende anzitutto l’eccezione di inammissibilità dei ricorsi per notifica a mezzo PEC, rilevando che quella dell’Agenzia è avvenuta per posta tradizionale. Quanto all’agente della riscossione, la notifica telematica è valida alla stregua dell’art. 3-bis della l. n. 53 del 1994, essendo avvenuta dopo l’entrata in vigore delle specifiche tecniche per le notificazioni telematiche degli avvocati, come già affermato da Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 30372 del 18.12.2017.

Il quarto motivo del ricorso incidentale, relativo alla legittimazione processuale della società fallita, è inammissibile e infondato. La dichiarazione di fallimento comporta la perdita della capacità di stare in giudizio nei rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, spettando la legittimazione al curatore ex art. 43 l.f., salva l’ipotesi in cui l’amministrazione fallimentare resti inerte. Le Sezioni Unite n. 11287 del 28.04.2023 hanno chiarito che, se i presupposti del rapporto tributario si sono formati prima del fallimento, il fallito può impugnare l’atto impositivo a condizione che il curatore si sia astenuto, con comportamento di pura e semplice inerzia. Nella specie lo stato di inerzia è pacifico.

Sul ricorso principale e sui primi tre motivi incidentali, di contenuto largamente sovrapponibile, la Corte muove dal principio di non contestazione, che opera per i fatti e non per i documenti prodotti e presuppone l’esposizione chiara e specifica del fatto da parte che vi abbia interesse, con indicazione dell’atto in cui è stato dedotto.

Nel caso di specie il giudice di primo grado aveva accertato la regolare notifica della cartella in data 9 settembre 2010 mediante consegna a mani del curatore fallimentare, accertamento richiamato nella sentenza impugnata. La notifica al curatore è facoltà dell’agente della riscossione, in alternativa o contestualmente alla notifica al fallito, secondo Cass. Sez. 5 n. 2857 del 31.01.2022: non vi è quindi incertezza sul ricevente né sulla data, e il giudice del merito ha errato nel non tenerne conto ai fini del calcolo dei termini.

Quanto al raggiungimento dello scopo, la natura sostanziale della cartella non osta all’applicazione di istituti processuali, quando la disciplina tributaria vi operi espresso richiamo. Il rinvio dell’art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 602/1973 all’art. 60 del d.P.R. n. 600/1973 e di questi alle norme sulla notificazione civile comporta la sanatoria ex art. 156 cod. proc. civ., come affermato da Cass. Sez. 5 n. 27561 del 30.10.2018. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione.

Nota della Redazione

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