Ricorso inammissibile per doppia conforme e riesame delle prove (Cass. civ. Sez. II n. 15396 del 03.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione proposto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., avverso una sentenza di appello che ha confermato la decisione di primo grado per le stesse ragioni di fatto è inammissibile ai sensi dell’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ., applicabile ai giudizi d’appello introdotti dopo l’11 settembre 2012. La censura non può risolversi nella richiesta di un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie: i vizi di motivazione non consistono nella difformità della valutazione dei fatti e delle prove operata dal giudice del merito rispetto a quella pretesa dalla parte. Spetta esclusivamente al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutarne l’attendibilità e la concludenza e dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova.

Il Fatto

Un coerede convenne in giudizio l’altra coerede chiedendo accertarsi la natura di donazione indiretta della rinuncia, da parte del comune dante causa, al diritto di opzione su un aumento di capitale sociale di una s.r.l., con conseguente riduzione ex art. 553 e ss. cod. civ. e condanna alla restituzione dei beni. Il de cuius e la convenuta erano soci paritari; l’assemblea aveva deliberato un aumento di capitale senza sovrapprezzo e il solo dante causa aveva rinunciato all’opzione, mentre la convenuta aveva sottoscritto l’intero aumento, con rideterminazione delle quote.

Il Tribunale rigettò le domande, escludendo che la rinuncia all’opzione configurasse donazione indiretta riducibile e ritenendo non provato che il patrimonio sociale fosse superiore al capitale. La Corte d’Appello confermò integralmente, rilevando che la documentazione prodotta, riferita a situazioni successive all’aumento, non consentiva di ricostruire il valore del patrimonio netto al momento dell’operazione. Il soccombente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile sotto plurimi profili. Il primo assorbente riguarda la cd. doppia conforme: il ricorrente censura, unicamente ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., una decisione d’appello che ha confermato la sentenza di primo grado per le stesse ragioni di fatto, ossia la mancata prova del valore del patrimonio netto societario al momento dell’aumento del capitale.

La Corte richiama l’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ., applicabile perché il giudizio d’appello è stato introdotto successivamente all’11 settembre 2012, come previsto dall’art. 54, comma 2, del d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012. Il ricorso è pertanto inammissibile per il solo fatto di prospettare il vizio di motivazione avverso una pronuncia integralmente confermativa.

Il ricorso è comunque inammissibile anche nel merito della censura, poiché tende manifestamente a sollecitare una diversa valutazione delle prove rispetto a quella compiuta dal giudice d’appello. Il ricorrente assume che, se il collegio avesse esaminato compiutamente l’intero complesso probatorio, sarebbe pervenuto a conclusioni diverse, e deduce l’illogicità dell’affermazione circa la mancata prova.

La Corte ribadisce il consolidato orientamento secondo cui i vizi di motivazione non possono consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte. Spetta solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle idonee a dimostrare i fatti e dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, richiamando sul punto Cass., Sez. Un. n. 34476/2019 e Cass. n. 20518/2008.

Attesa l’inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese del giudizio, liquidate in complessivi 4.200,00 euro. La Corte dà inoltre atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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