Mandato, compenso dovuto solo con prova dell’esecuzione dell’incarico (Cass. civ. Sez. III n. 16107 del 10.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel contratto di mandato il diritto al corrispettivo e al rimborso delle spese non sorge dal solo titolo negoziale. Gli artt. 1712 e 1713 cod. civ. impongono al mandatario di comunicare senza ritardo l’esecuzione dell’incarico e di rendere il conto, sicché il compimento dell’attività costituisce parte del fatto costitutivo del credito. Ne deriva che il mandatario che agisca per il compenso deve allegare e provare, oltre al titolo, anche l’esecuzione del mandato. La regola di riparto dell’onere probatorio enunciata dalle Sezioni Unite n. 13533 del 2001 trova quindi un limite nelle species strutturali che se ne distolgano a livello normativo.
Il Fatto
Un professionista conveniva in giudizio due comproprietari per ottenere il compenso pattuito in un incarico avente ad oggetto attività dirette alla dismissione di un immobile. Secondo la prospettazione attorea, l’incarico si era concluso con l’esproprio dell’immobile e l’accettazione dell’indennità, ma i mandanti avevano rifiutato il pagamento.
Nel corso del giudizio il rapporto processuale si interrompeva per il decesso di una convenuta; riassunto il giudizio, si costituiva un’erede che eccepiva il difetto di legittimazione passiva per intervenuta rinuncia all’eredità, e l’attore rinunciava alla domanda nei confronti della defunta e dei suoi eredi. Il Tribunale rigettava la domanda; la Corte d’appello confermava, qualificando il contratto come mandato ma ritenendo non provata l’esecuzione della prestazione. Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte affronta anzitutto il motivo sulle spese processuali liquidate in favore dell’erede che aveva rinunciato all’eredità. La notifica collettiva e impersonale agli eredi ex art. 303, secondo comma, cod. proc. civ. è una facoltà, non un obbligo: chi se ne avvale accetta il rischio di evocare in giudizio un soggetto che ha rinunciato e che ha interesse a costituirsi per contestare la qualità di erede. Sussiste dunque un interesse concreto che fonda il diritto alla rifusione delle spese, con conseguente infondatezza del motivo.
Il nucleo del provvedimento è il secondo motivo. Il ricorrente sosteneva che, qualificato il contratto come mandato, il creditore sarebbe stato tenuto solo a dedurre l’esistenza del rapporto, gravando sul debitore la prova dell’inadempimento secondo la regola delle Sezioni Unite n. 13533 del 2001. La Corte non condivide questa lettura.
Il Collegio ribadisce che il contratto di mandato non è fonte di un diritto immediato del mandatario. La struttura è di piena corrispettività: il mandatario è tenuto per primo a eseguire la propria prestazione per dare effettività a quella contrapposta del mandante. L’art. 1712, primo comma, cod. civ. impone di comunicare senza ritardo l’esecuzione del mandato e l’art. 1713 cod. civ. impone il rendiconto.
Da questi dati normativi, confortati da risalente giurisprudenza di legittimità, la Corte trae il principio: l’esecuzione del mandato è parte del fatto costitutivo del diritto al compenso e alle spese e va allegata e provata al pari del titolo. Il ricorrente aveva peraltro prospettato un onere probatorio duplice e contraddittorio, non contestando di dover provare l’effettivo svolgimento dell’attività.
Il terzo motivo, sulla non contestazione ex art. 115 cod. proc. civ., è inammissibile: la premessa del ricorso non indica quali attività specifiche siano state svolte, limitandosi a elencare le facoltà previste dall’incarico. Il quarto motivo, sull’omesso esame di fatto decisivo, è parimenti inammissibile, perché non individua un fatto specifico ma investe l’intero compendio probatorio, prospettando così un terzo grado di merito. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2012.
Nota della Redazione
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