Revocazione per errore di fatto su atti interni al giudizio di legittimità (Cass. civ. Sez. V n. 17614 del 26.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, la configurabilità dell’errore revocatorio presuppone un errore di fatto, che ricorre ove la decisione sia fondata sull’affermazione di esistenza o inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare, non anche quando la decisione sia conseguenza di una pretesa errata valutazione delle risultanze processuali. È pertanto inammissibile il ricorso per revocazione che, dietro la parvenza dell’allegazione di un errore di fatto rilevabile ictu oculi, censuri l’interpretazione data dal provvedimento impugnato, sulla scorta di un’esatta percezione dei fatti, al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione. L’errore di fatto revocatorio deve riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità ed avere carattere autonomo, nel senso di incidere esclusivamente sulla sentenza di legittimità.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la commissione tributaria centrale, confermando le decisioni di merito, aveva ritenuto illegittimo il silenzio-rifiuto opposto all’istanza di rimborso di parte dell’imposta di registro. La società contribuente aveva fondato la pretesa sul più favorevole regime introdotto dal d.P.R. 131/86, avendo presentato istanza di rimborso prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina.
Con ordinanza n. 29147/2018 del 13.11.2018 la Cassazione dichiarava inammissibile il ricorso, perché proposto e notificato nei confronti di una società diversa da quella che aveva partecipato al giudizio di merito. La dedotta continuità soggettiva per incorporazione era rimasta una mera affermazione di parte, non documentata. Avverso tale ordinanza l’Agenzia proponeva ricorso per revocazione ex art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
La Motivazione della Corte
Con l’unico motivo la ricorrente deduceva l’errore di fatto, per non aver la Suprema Corte considerato che la continuità soggettiva era evincibile da una denuncia di variazione di domicilio depositata dinanzi alla commissione tributaria centrale e presente nel fascicolo d’ufficio trasmesso ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ.
La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile. Ha richiamato il principio per cui non integra errore revocatorio la censura dell’interpretazione che il provvedimento impugnato, sulla base di un’esatta percezione dei fatti, abbia dato del principio di autosufficienza, corollario di quello di specificità sancito dall’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ.
Ha osservato che l’errore di fatto idoneo a legittimare la revocazione deve riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità, che la Suprema Corte può esaminare direttamente, e deve avere carattere autonomo, incidendo esclusivamente sulla sentenza di legittimità. Non è sindacabile, in questa sede, l’errata valutazione delle risultanze processuali.
Nel caso concreto, la Cassazione aveva rilevato che la legittimazione della società era rimasta una mera affermazione unilaterale, non documentata né con richiamo ad atti di causa né mediante allegazione di visura camerale storica. La circostanza che la legittimazione passiva fosse evincibile da un documento depositato nel giudizio di merito è stata ritenuta irrilevante, restando impregiudicata ogni valutazione sulla sufficienza del documento stesso.
La Corte ha quindi escluso che il ricorso avesse assolto l’onere di specificità quanto alla posizione della parte nei cui confronti era stato proposto, e ha dichiarato inammissibile la revocazione, condannando la ricorrente alle spese. Ha infine escluso l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
Nota della Redazione
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