Ricalcolo TFS per servizio non di ruolo equiparato ai fini previdenziali (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 21476 del 31.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’equiparazione del trattamento economico del personale paramedico in regime di convenzione presso i policlinici universitari a quello del personale paramedico in servizio presso gli stessi policlinici non si esaurisce nel solo trattamento retributivo, ma si estende agli istituti di natura previdenziale, tra cui il trattamento di fine servizio. Il principio dell’automatismo delle prestazioni previdenziali, di cui all’art. 2116 cod. civ., così come interpretato dalla Corte costituzionale n. 374 del 1997, opera come regola generale e può essere derogato solo da specifiche disposizioni di legge che prevedano espressamente anche la limitazione dell’automatismo al caso in cui sia prescritto il diritto dell’ente previdenziale alla percezione dei contributi. Nel passaggio dei dipendenti ospedalieri alle dipendenze delle unità sanitarie locali non è venuta meno la continuità del rapporto di lavoro, poiché in base all’art. 76 del d.P.R. n. 761 del 1979 il diritto al trattamento di fine servizio matura anche con riferimento alla quota relativa al periodo alle dipendenze dell’ente ospedaliero.
Il Fatto
Il Tribunale di Napoli aveva riconosciuto in favore dell’assicurato, dipendente del Comparto Enti locali e sanità a seguito dell’immissione nei ruoli della ASL Napoli 1, il diritto al ricalcolo del TFS con l’inclusione del servizio prestato dal 1° agosto 1978 al 12 giugno 1985, non in ruolo, quale infermiere in convenzione presso il Primo Policlinico Universitario dell’Università di Napoli Federico II.
La Corte d’Appello di Napoli ha rigettato l’appello proposto dall’INPS. Avverso la sentenza di appello l’istituto previdenziale ha proposto ricorso per cassazione, prospettando un unico motivo di diritto; l’assicurato ha resistito con controricorso, illustrato da memoria, mentre la struttura sanitaria è rimasta intimata.
La Motivazione della Corte
Con l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’INPS ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della legge regionale Campania n. 10 del 1978 e degli artt. 1 e 11 della legge n. 152 del 1968, nonché degli artt. 1 e 3 della legge n. 207 del 1985. Ha sostenuto che l’equiparazione prevista dalla legge regionale avrebbe riguardato il solo trattamento strettamente retributivo e non anche gli istituti di natura previdenziale, con la conseguenza che i soli ratei di TFS spettanti sarebbero stati quelli maturati dalla data di immissione in ruolo presso la ASL.
La Corte ha ritenuto il motivo infondato, in conformità al precedente Cass. n. 14626 del 2024, richiamato ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. e al quale intende dare continuità. Ha osservato che i principi affermati da Cass. n. 8111 del 1995, richiamati dal ricorrente, devono confrontarsi con il quadro normativo successivo: la legge regionale n. 10 del 1978 è stata abrogata dall’art. 2, comma 1, della legge regionale n. 29 del 2012. Inoltre, l’affermazione contenuta in quella pronuncia, secondo cui deporrebbe per l’interpretazione proposta il rilievo della competenza legislativa regionale in materia di ordinamento degli uffici, non corrisponde all’attuale quadro costituzionale, nel quale le regole del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici e il trattamento di fine servizio sono di competenza legislativa statale esclusiva.
Nella fattispecie trovano dunque applicazione i principi enunciati da Cass. n. 27427 del 2020 sull’automatismo delle prestazioni previdenziali. Tale principio opera, con riguardo ai vari sistemi di previdenza e assistenza obbligatorie, come regola generale e può essere derogato solo in base a specifiche disposizioni di legge che prevedano espressamente anche la limitazione dell’automatismo al solo caso in cui non sia prescritto il diritto dell’ente previdenziale alla percezione dei contributi, circostanza non emergente nella fattispecie.
Nel passaggio dei dipendenti ospedalieri alle dipendenze delle unità sanitarie locali non è venuta meno la continuità del rapporto di lavoro e, in base alla disciplina dell’art. 76 del d.P.R. n. 761 del 1979, il diritto al trattamento di fine servizio matura a seguito del collocamento in quiescenza anche con riferimento alla quota relativa al periodo alle dipendenze dell’ente ospedaliero. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della parte ricorrente alle spese e con l’attestazione dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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