Revocatoria rimesse bancarie: durevolezza e consistenza sono eccezione della banca (Cass. civ. Sez. I n. 26003 del 30.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di azione revocatoria fallimentare, l’art. 67, comma 3, lett. b, legge fall., nel testo modificato dal d.lgs. n. 5 del 2006, presuppone la rimessa su conto corrente bancario come pagamento di credito liquido ed esigibile, ovverosia afferente a conto scoperto, e non prescinde dalla natura solutoria o ripristinatoria della rimessa. La riduzione non consistente e non durevole dell’esposizione debitoria costituisce fatto impeditivo, che va allegato e provato dal convenuto in revocatoria. La norma del comma 3 non è autonoma fattispecie costitutiva, ma eccezionale esonero dalla revocabilità di atti altrimenti revocabili ai sensi dei primi due commi.

Il Fatto

Una società in amministrazione straordinaria agisce in revocatoria fallimentare nei confronti di una banca per recuperare rimesse bancarie effettuate nell’ultimo anno, o in subordine nell’ultimo semestre, prima dell’apertura della procedura concorsuale. L’azione si fonda sul richiamo alle disposizioni della legge fallimentare contenuto nell’art. 49 del d.lgs. n. 270 del 1999.

Il Tribunale di Ancona rigetta le domande per carenze di allegazione e prova, non essendo state individuate le singole rimesse solutorie e non essendo stati prodotti i contratti di conto corrente. La Corte d’appello di Ancona respinge il gravame, ritenendo che gravi sull’attrice l’onere di provare la riduzione consistente e durevole dell’esposizione debitoria. La società propone ricorso per cassazione con due motivi: violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 67, comma 3, lett. b, legge fall., nonché omessa consulenza tecnica d’ufficio e vizio di motivazione.

La Motivazione della Corte

Il secondo motivo, pregiudiziale, è infondato. La motivazione della sentenza impugnata non scende sotto il «minimo costituzionale» secondo Cass. S.u. n. 8053/2014. Il giudice d’appello ha ritenuto non assolto l’onere di allegazione e prova dei fatti costitutivi e, coerentemente, ha rigettato l’istanza di consulenza tecnica d’ufficio, che non può sopperire al mancato assolvimento dell’onere probatorio.

Il primo motivo è invece fondato. La Corte richiama la tradizionale bipartizione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie, elaborata sotto la disciplina precedente il d.l. n. 35 del 2005. Le rimesse su conto scoperto costituiscono pagamenti di debiti liquidi ed esigibili e sono revocabili; quelle intrafido, su conto passivo assistito da apertura di credito, sono mero ripristino della provvista e non revocabili, salvo lo sconfinamento dell’affidamento.

Il mutamento normativo del 2005-2006 non ha superato tale distinzione. La locuzione «rimesse effettuate su conto corrente bancario» richiama il concetto dell’art. 1823 c.c. e la rimessa resta concetto neutro, che si connota come pagamento in funzione dello stato del conto. Il principio delle Sezioni Unite n. 24418/2010, secondo cui si ha pagamento solo in presenza di una pretesa restitutoria del solvens, opera anche tra la massa dei creditori e la banca nel periodo sospetto.

Non regge l’argomento di Cass. n. 277/2019: la più recente giurisprudenza (Cass. n. 26244/2021; Cass. n. 3056/2026) esclude che le singole esenzioni del comma 3 si giustifichino a vicenda. Nel comma 3 mancano il presupposto soggettivo e il periodo sospetto, sicché la norma non è autonoma ipotesi di revocatoria, ma definisce un fatto impeditivo della revocabilità dei pagamenti da rimesse solutorie.

Il curatore, del resto, non deve indicare i singoli versamenti solutori, potendo limitarsi alle rimesse di un dato periodo e all’importo globale. Sarebbe contraddittorio addossargli l’onere di individuarne la consistenza e la durevolezza. Il criterio della durevolezza, confermato dall’art. 166, comma 3, lett. b), CCII, codifica ed amplia la cornice dell’irrevocabilità delle rimesse bilanciate. La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, anche sulle spese di legittimità.

Nota della Redazione

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