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Le quote di TFR versate al Fondo di tesoreria restano crediti retributivi (Cass. civ. Sez. Un. n. 26356 del 07.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il trattamento di fine rapporto disciplinato dall’art. 2120 c.c., anche nel regime introdotto dall’art. 1, commi 755-757, della legge n. 296 del 2006, costituisce retribuzione differita con funzione in senso lato previdenziale. Le quote di t.f.r. che i datori di lavoro con almeno cinquanta dipendenti devono versare, dall’1 gennaio 2007, al Fondo di tesoreria gestito per conto dello Stato dall’Inps sono oggetto di crediti retributivi dei lavoratori, la cui esigibilità è subordinata alla cessazione del rapporto. Il datore di lavoro non è un mero adiectus solutionis causa e conserva la titolarità passiva dell’obbligazione di corrispondere il t.f.r.; il lavoratore è pertanto legittimato a domandare l’ammissione al passivo del datore assoggettato a liquidazione giudiziale per le quote maturate dopo il 1° gennaio 2007 e non versate al Fondo.

Il Fatto

Il lavoratore, dopo la cessazione del rapporto alle dipendenze di una cooperativa cessionaria di ramo d’azienda, ha ottenuto un decreto ingiuntivo per il t.f.r. e le differenze retributive residue. Rimasta infruttuosa l’esecuzione, ha agito per il fallimento della società; ha poi ricevuto importi dal consorzio di appartenenza e dal Fondo di tesoreria, restando creditore di una quota residua comprensiva del t.f.r. transitato dalla cedente e di quello maturato presso la cessionaria.

La domanda di accesso al Fondo di garanzia è stata respinta dall’Inps e il ricorso al Comitato provinciale ha avuto esito negativo. Il tribunale ha accolto l’azione; la Corte d’appello ha confermato, rigettando il terzo motivo dell’appello dell’Istituto, che aveva sostenuto la necessità di escussione del condebitore solidale e l’estraneità del Fondo di garanzia alle quote di competenza del Fondo di tesoreria.

La Motivazione della Corte

Il contrasto interno alla Sezione lavoro riguarda la natura retributiva o contributiva degli accantonamenti versati al Fondo di tesoreria. La scelta condiziona l’individuazione dei soggetti del rapporto obbligatorio, la legittimazione ad agire del lavoratore o dell’Inps, il regime prescrizionale e le sorti del Fondo di garanzia.

Le Sezioni unite muovono dall’art. 2120 c.c., che àncora il t.f.r. alla retribuzione e alla prestazione, tracciando un vincolo di corrispettività. La legge n. 296 del 2006 non riscrive l’istituto né modifica l’art. 2120 c.c., ma disciplina solo le modalità di finanziamento del Fondo e il flusso degli accantonamenti. La ratio della riforma è estranea alla previdenza: rimuovere l’interesse datoriale a disincentivare la previdenza complementare e trasferire risorse dal settore privato a quello pubblico, con somme impiegabili per finalità estranee alla tutela dei lavoratori.

La tesi previdenziale, sostenuta dall’ordinanza n. 10082 del 2025 e sostenuta dall’Istituto con richiamo a Cass. n. 25035 del 2023, valorizza il verbo «garantisce», l’etichetta di «contributo» e il meccanismo di ripartizione. Le Sezioni unite replicano che il comma 755 limita la garanzia alla «quota corrispondente ai versamenti di cui al comma 756» e che il comma 756 circoscrive la liquidazione alle somme effettivamente incamerate, «mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro». Il principio di automaticità delle prestazioni dell’art. 2116 c.c. non è quindi invocabile: il Fondo opera come un mero conto di deposito e la sua obbligazione è circoscritta al quantum versato.

Il comma 764 della stessa legge conferma l’esonero dal contributo al Fondo di garanzia in misura proporzionale alle quote di t.f.r. effettivamente conferite al Fondo di tesoreria. Per le quote non trasferite permane l’obbligo contributivo verso il Fondo di garanzia, che continua a erogare la tutela assistenziale per quelle frazioni di credito.

La qualificazione retributiva è poi l’unica compatibile con i principi di uguaglianza e ragionevolezza: eviterebbe che il medesimo istituto dell’art. 2120 c.c. muti natura secondo la soglia dimensionale dell’impresa. Il terzo motivo di ricorso è infondato e viene respinto, con rimessione della causa alla Sezione lavoro per l’esame dei restanti motivi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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