Attenuante del risarcimento: la quietanza non è vincolante per il giudice (Cass. pen. Sez. I n. 30414 del 08.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante del risarcimento del danno, di cui all’art. 62, comma primo, n. 6), cod. pen., la quietanza integralmente liberatoria rilasciata dalla persona offesa non è ex se vincolante. L’apprezzamento dell’avvenuto ravvedimento del reo e della neutralizzazione della sua pericolosità sociale è rimesso al sindacato del giudice, che può disattendere, con adeguata motivazione, ogni dichiarazione satisfattiva resa dalla parte lesa. Il giudice di legittimità non sindaca la congruità del risarcimento, ma la sua veridicità storica. L’onere di allegare modalità e consistenza del pagamento grava su chi invoca l’attenuante.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 09.07.2024, conferma la condanna pronunciata dal g.i.p. del Tribunale di Roma all’esito di giudizio abbreviato per ricettazione, detenzione e porto di arma comune da sparo e lesioni gravi, previa riqualificazione dell’originaria ipotesi di tentato omicidio.
Il difensore dell’imputato ricorre per cassazione con un unico motivo, deducendo ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. la carenza della motivazione in ordine al diniego dell’attenuante del risarcimento del danno. La difesa sostiene che la persona offesa avrebbe sottoscritto dichiarazioni attestanti l’avvenuto ristoro e che i giudici di merito avrebbero desunto la provenienza della parte lesa da ambiente criminale dal solo fatto della mancata denuncia.
La Motivazione della Corte
La Prima Sezione penale dichiara il ricorso inammissibile. Il collegio chiarisce anzitutto il perimetro del proprio esame: le conformi sentenze di merito non sindacano la congruità del risarcimento, ma la sua veridicità sotto il profilo storico. I dubbi espressi attengono, da un lato, alla reticenza serbata dalla persona offesa nella ricostruzione dell’accaduto; dall’altro, al carattere generico delle dichiarazioni documentali destinate a comprovare il ristoro.
Sul secondo profilo la Corte esamina i documenti allegati a fini di autosufficienza e ne rileva l’inidoneità probatoria. La prima dichiarazione risulta sottoscritta da soggetto non formalmente identificato, perché l’autentica in calce è apposta da mano ignota, con firma illeggibile e priva di indicazione della qualifica. La seconda presenta una sottoscrizione non autenticata. Entrambe richiamano un presunto intervento dei difensori nella consegna e nella ricezione del denaro, ma nessuna contiene l’indicazione nominativa degli avvocati. Le dichiarazioni sono quindi insuscettibili di verifica quanto a provenienza ed effettività, e non scalfiscono la logicità delle argomentazioni di merito.
In questo quadro la Corte ritiene del tutto ragionevoli le ulteriori riserve sulla credibilità del risarcimento e sulla sua attitudine a esprimere resipiscenza. La sentenza impugnata, dopo aver rilevato la reticenza della persona offesa in fase investigativa e l’atteggiamento omertoso suo e dei familiari, considera il pagamento alla stregua di un accordo transattivo che in nulla può ritenersi sintomo di emenda, assumendo piuttosto i profili di un accomodamento volto ad assicurare all’imputato un trattamento sanzionatorio più benevolo.
I giudici di appello hanno così fatto corretta applicazione del principio secondo cui, ai fini dell’art. 62, comma primo, n. 6), cod. pen., la quietanza liberatoria non è vincolante, essendo rimesso al giudice l’apprezzamento del ravvedimento del reo e della neutralizzazione della sua pericolosità sociale (richiamate Sez. 5, n. 116 del 2021, Sez. 2, n. 51192 del 2019 e Sez. 2, n. 53023 del 2016). Il ricorso, riproponendo pedissequamente la questione già dichiarata infondata senza confrontarsi con le ragioni della decisione impugnata e senza allegare le modalità del pagamento, è privo della necessaria correlazione tra le argomentazioni della sentenza e i motivi di impugnazione.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende, con disposizione di omissione delle generalità in caso di diffusione del provvedimento a norma dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003.
Nota della Redazione
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