NASpI e assunzioni fittizie: truffa aggravata e non indebita percezione (Cass. pen. Sez. F n. 30485 del 10.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
La comunicazione preventiva all’INPS, da parte del datore di lavoro, di dati falsi su assunzioni e cessazioni di rapporti di lavoro in realtà mai intercorsi integra gli artifici e raggiri della truffa aggravata e non la fattispecie residuale di indebita percezione di erogazioni pubbliche di cui all’art. 316-ter cod. pen. La NASpI, prestazione a sostegno del reddito di natura assistenziale, rientra tra le erogazioni tutelate da tale norma, che conserva carattere sussidiario rispetto all’art. 640-bis cod. pen. Il discrimine tra le due figure va individuato nell’induzione in errore dell’ente erogatore: laddove questi non si limiti a prendere atto dei requisiti autocertificati, ma sia già in possesso dei dati necessari all’erogazione, la loro falsità pregressa costituisce condotta decettiva idonea a trarre in inganno l’Istituto. In tema di indebita compensazione, infine, integra un unico reato la compensazione, da parte del medesimo contribuente, di crediti inesistenti relativi al medesimo periodo d’imposta, rilevando l’ammontare complessivo annuo delle poste attive e non la loro diversa titolarità.

Il Fatto

Il ricorrente, amministratore di fatto di due società, era stato condannato in primo grado, a seguito di giudizio abbreviato, per una pluralità di reati: truffa aggravata ai danni dell’INPS mediante false assunzioni di lavoratori che avevano poi percepito l’indennità NASpI, indebite compensazioni di crediti inesistenti, emissione di fatture per operazioni inesistenti. La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 01.03.2024, aveva confermato la condanna.

Il ricorrente ha impugnato la decisione deducendo, tra l’altro, l’omessa motivazione sul concorso nei reati di compensazione, l’erronea qualificazione delle condotte in termini di truffa anziché di art. 316-ter cod. pen., la mancata applicazione dell’art. 84 cod. pen. quanto alla sovrapposizione tra due capi di imputazione, il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la prescrizione di alcuni reati.

La Motivazione della Corte

La Corte ha respinto i primi due motivi. Quanto al concorso, ha rilevato che il ricorrente, quale tenutario della contabilità delle società beneficiarie, provvedeva materialmente alla redazione dei modelli F24 utilizzati per le indebite compensazioni: la Corte distrettuale ha così indicato gli elementi di prova posti a fondamento del proprio ragionamento, non manifestamente illogico.

Sul secondo motivo, i giudici di legittimità hanno ribadito il carattere sussidiario e residuale dell’art. 316-ter cod. pen. rispetto alla truffa aggravata, richiamando Sez. U n. 16568 del 2007, Sez. U n. 7537 del 2011 e Sez. U n. 11969 del 2024, oltre a Corte cost. ord. n. 95/2004. Il discrimine è l’induzione in errore dell’ente erogatore. Nel caso della NASpI, l’INPS è già in possesso dei dati relativi ad assunzioni, cessazioni e settimane di contribuzione, comunicati ai sensi dell’art. 4-bis, comma 7, d.lgs. n. 181 del 2000, dell’art. 9-bis d.l. n. 510 del 1996 e dell’art. 21 legge n. 264 del 1949. La comunicazione preventiva di dati falsi, frutto di assunzioni fittizie, costituisce quindi artificio e raggiro idoneo a trarre in inganno l’Istituto, anche nella fase istruttoria che precede l’erogazione.

Il terzo motivo è stato invece accolto. La Corte ha ritenuto che il reato di cui al capo B del procedimento riunito, commesso quale amministratore di fatto di una società, sia assorbito in quello di cui al capo A del procedimento principale, trattandosi dei medesimi fatti: i crediti portati in compensazione sono identici e identico è il soggetto che li ha utilizzati. In senso conforme è richiamata Sez. III n. 39478 del 2024. Restano esclusi dall’assorbimento i fatti riferiti a entità giuridiche diverse.

Il quarto motivo è stato dichiarato manifestamente infondato: il diniego delle attenuanti generiche è stato giustificato con la gravità dei fatti, la natura sistematica e professionale della condotta e i precedenti penali, secondo un giudizio di fatto insindacabile se congruamente motivato.

Sul quinto motivo, la Corte ha ricostruito i periodi di sospensione della prescrizione (complessivi 456 giorni), escluso il rilievo della recidiva non applicata ai fini dell’art. 161, secondo comma, cod. proc. pen., e qualificato l’indebita compensazione come reato che si perfeziona con la presentazione dell’ultimo modello F24. Ha quindi dichiarato estinti per prescrizione i reati di cui ai capi B, H, L, M ed O, con annullamento senza rinvio e rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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