Truffa: decisiva l’intestazione di conto e utenza utilizzati (Cass. pen. Sez. VII n. 31209 del 17.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di truffa, l’intestazione dell’utenza telefonica utilizzata per realizzare la condotta e la titolarità del conto sul quale confluiscono le somme costituiscono elementi di decisiva rilevanza ai fini della responsabilità del beneficiario, trattandosi di strumenti i cui estremi identificativi furono comunicati all’acquirente per il pagamento del prezzo al momento della vendita. È preclusa alla Corte di cassazione ogni nuova valutazione delle risultanze probatorie, contrapposta a quella del giudice di merito, attraverso una diversa lettura dei dati processuali, una differente ricostruzione del fatto storico o un diverso giudizio di attendibilità delle fonti di prova. Non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione sulla concessione e quantificazione della provvisionale, decisione discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, insuscettibile di passare in giudicato.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato, in primo e secondo grado, per il delitto di truffa di cui all’art. 640 cod. pen. La Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 22/11/2024, ha confermato la penale responsabilità fondandola sull’intestazione dell’utenza telefonica utilizzata per la condotta e sulla titolarità del conto corrente sul quale erano confluite le somme.

Avverso tale decisione il condannato ha proposto ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi: violazione di legge e vizio di motivazione sulla responsabilità; erronea valutazione delle dichiarazioni della persona offesa e di un suo congiunto, dalle quali emergerebbe un inadempimento contrattuale; mancata applicazione della pena nel minimo e omessa motivazione sulla recidiva; censura sulla provvisionale; mancata applicazione del lavoro di pubblica utilità.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è manifestamente infondato. La Corte richiama l’orientamento secondo cui l’incameramento del profitto confluito su una carta intestata al ricorrente costituisce elemento di decisiva rilevanza per la responsabilità del beneficiario, poiché si tratta di strumento i cui estremi identificativi furono comunicati all’acquirente per il pagamento del prezzo al momento della vendita (Sez. VII, ord. n. 24562 del 18/04/2023). I giudici di appello hanno dunque correttamente ritenuto sussistente la fattispecie.

Il secondo motivo è formulato in termini non consentiti. Oltre a riprodurre censure già vagliate in appello, tende a una nuova valutazione delle risultanze probatorie, preclusa alla Corte di cassazione: è consolidato l’orientamento che esclude la possibilità di contrapporre alle prove valutate dal giudice di merito una diversa lettura dei dati processuali o un diverso giudizio di attendibilità delle fonti (Sez. V n. 26455 del 09/06/2022; Sez. II n. 9106 del 12/02/2021). Priva di pregio è anche l’argomentazione sulla mancata diligenza della persona offesa.

Il terzo motivo, sulla pena e sulla recidiva, non è deducibile. Il giudizio sulla pena è congruamente motivato in relazione alle modalità del fatto, in aderenza ai principi degli artt. 132 e 133 cod. pen.; l’onere argomentativo risulta assolto con riguardo all’intensità del dolo, alla gravità della condotta, alla capacità a delinquere e ai precedenti penali. L’omessa giustificazione della recidiva non era stata dedotta come motivo di appello, con conseguente inammissibilità ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

Il quarto motivo, sulla provvisionale, non è consentito: la statuizione è discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, insuscettibile di passare in giudicato (Sez. II n. 44859 del 17/10/2019; Sez. II n. 43886 del 26/04/2019). Il quinto motivo, sul lavoro di pubblica utilità ex art. 20-bis legge n. 689 del 1981, non presenta i requisiti dell’art. 591, comma 1, cod. proc. pen., risolvendosi nella reiterazione di censure già disattese e prive di confronto con le ragioni della sentenza.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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