Ricorso per cassazione avverso ordinanza cautelare: censure di merito inammissibili (Cass. pen. Sez. II n. 31243 del 17.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti o si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito. È inammissibile per aspecificità il motivo che censuri l’omessa motivazione su un periculum che il tribunale del riesame non ha affatto ritenuto sussistente. La diversificazione della misura cautelare tra più reati non integra alcuna contraddittorietà della motivazione quando trova fondamento nel divieto posto dall’art. 280, comma 2, cod. proc. pen., che non consente la custodia carceraria per i delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.
Il Fatto
Il ricorrente impugna l’ordinanza con cui il Tribunale di Palermo, in sede di riesame, ha sostituito la misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico in relazione al delitto di lesioni aggravate, confermando invece la custodia carceraria per i reati di rapina pluriaggravata, detenzione illegale e porto in luogo pubblico di arma comune da sparo.
Dinanzi alla Cassazione il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, sostenendo la contraddittorietà dell’ordinanza per aver escluso il pericolo di inquinamento probatorio quanto alle lesioni e riconosciuto il pericolo di recidiva per gli altri reati, tutti commessi nel medesimo contesto temporale, e per aver applicato misure diverse in presenza di esigenze cautelari ritenute unitarie.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il tribunale aveva ricavato il pericolo attuale e concreto di reiterazione dalla personalità dell’indagato e dalle modalità della condotta: precedenti penali specifici, commissione di reati gravi in pieno giorno e in concorso con soggetti pregiudicati, condotta connotata da violenza e disprezzo per le regole. Da tali elementi i giudici di merito avevano tratto la necessità di un controllo penetrante, escludendo l’efficacia di misure meno afflittive e ravvisando nell’indifferenza alle prescrizioni, confermata da precedenti per evasione, il fondamento della prognosi negativa.
A fronte di una motivazione ritenuta adeguata, completa, logica e non contraddittoria, il ricorrente si duole genericamente della contraddittorietà e della diversità delle misure applicate, senza però dedurre argomenti riconducibili ad alcuno dei vizi scrutabili in sede di legittimità. Il Collegio richiama il consolidato principio per cui, in materia di misure cautelari, la censura che investe la ricostruzione dei fatti o propone una rivalutazione delle circostanze resta fuori dal perimetro del giudizio di legittimità, e cita sul punto Sez. II n. 31553 del 17.05.2017, Sez. IV n. 18795 del 02.03.2017 e Sez. VI n. 11194 del 08.03.2012.
Quanto alla dedotta contraddittorietà nella diversificazione delle misure, la Corte rileva che il tribunale, pur tenendo ferme le esigenze cautelari unitariamente considerate, ha applicato gli arresti domiciliari per le lesioni in ragione del divieto dell’art. 280, comma 2, cod. proc. pen., che non consente la custodia carceraria per i delitti puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni. La denuncia è pertanto manifestamente infondata.
Infine, il motivo sull’omessa motivazione in punto di pericolo di inquinamento probatorio è aspecifico: il tribunale ha ritenuto soltanto il pericolo di reiterazione dei reati, sicché l’impugnazione difetta della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., nonché la trasmissione di copia del provvedimento al Direttore dell’istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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