Scorreria in armi: non basta la disponibilità di armi del sodalizio (Cass. pen. Sez. II n. 31535 del 22.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di associazione per delinquere aggravata ai sensi dell’art. 416, quarto comma, cod. pen., la circostanza della scorreria in armi richiede che gli associati scorrano in armi le campagne o le pubbliche vie con il proposito di realizzare le condotte criminose possibili, con correlate azioni di depredazione, grassazione e soverchierie, così da determinare un aumentato pericolo per l’ordine pubblico e un particolare allarme sociale. Non è sufficiente, a tal fine, la stabile disponibilità di armi occultate in capo al sodalizio, né il loro impiego per la commissione di singoli reati-fine con spostamenti da luogo a luogo. Il criterio distintivo tra il delitto associativo e il concorso di persone nel reato continuato risiede nel carattere dell’accordo criminoso: occasionale e accidentale nel secondo, diretto a un più vasto e indeterminato programma delittuoso con vincolo associativo permanente nel primo.
Il Fatto
La Corte d’appello di Bari, con sentenza del 01.07.2024, in parziale riforma della decisione del G.u.p. del Tribunale di Trani, confermava la condanna di sei imputati per associazione per delinquere pluriaggravata e per una pluralità di reati-fine di furto, riciclaggio e tentato riciclaggio di autovetture, rideterminando le pene.
Il sodalizio era dedito al furto di auto di recente immatricolazione, al loro sezionamento ad opera dei cosiddetti “tagliatori” e alla vendita della componentistica sul mercato illegale dei ricambi. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione tutti gli imputati, deducendo vizi di motivazione e violazioni di legge, tra cui la contestata sussistenza della scorreria in armi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto la distinzione tra associazione per delinquere e concorso di persone nel reato continuato. Nell’ipotesi di concorso l’accordo si esaurisce con la realizzazione dei reati determinati; nel reato associativo il vincolo permane per l’attuazione di un programma indeterminato di delitti. Il Collegio richiama i tre elementi strutturali del sodalizio: vincolo stabile, indeterminatezza del programma e struttura organizzativa idonea.
Su tali basi, la Corte ritiene corretta la motivazione della Corte territoriale, che aveva desunto l’esistenza dell’associazione dal carattere sistematico dei reati, dalla ripartizione dei ruoli, dalla gerarchia interna, dalla cassa comune, dall’assistenza ai sodali e dalla disponibilità di mezzi e basi logistiche. Quanto alla partecipazione, il Collegio conferma che essa può desumersi da comportamenti significativi e anche dalla realizzazione di reati-fine conformi al piano associativo, valorizzando, tra l’altro, l’assistenza legale immediatamente prestata al partecipe fermato.
Il nucleo del provvedimento riguarda l’aggravante del quarto comma dell’art. 416 cod. pen. La Corte ricorda che la scorreria in armi esige il trasferimento di associati armati da un luogo a un altro, non essendo sufficiente la mera disponibilità di armi occultate né il loro uso per singoli reati. Nel caso concreto, i sodali disponevano del “ferro” e un imputato aveva commesso una rapina con un fucile a canne mozze in un separato procedimento, senza che fosse chiarito il collegamento con l’associazione.
Tale disponibilità e impiego non integrano dunque l’aggravante, difettando il requisito della scorreria. La sentenza viene pertanto annullata limitatamente a tale circostanza, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Bari. Gli altri motivi, attinenti al trattamento sanzionatorio e alla recidiva, sono dichiarati inammissibili. L’annullamento parziale si estende a tutti i coimputati per effetto estensivo delle impugnazioni, ai sensi dell’art. 587, comma 1, cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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