Sequestro della copia forense del cellulare: necessaria la delimitazione dei profili cronologici (Cass. pen. Sez. VI n. 40222 del 15.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sequestro probatorio di dati contenuti in dispositivi informatici o telematici, il decreto del Pubblico ministero, per consentire un’adeguata valutazione della proporzionalità della misura, sia in fase genetica sia esecutiva, deve indicare le ragioni del sequestro esteso e omnicomprensivo oppure, in alternativa, le specifiche informazioni ricercate, i criteri di selezione del materiale, i tempi di esecuzione e il periodo di tempo interessato dall’investigazione. Tali indicazioni devono essere tanto più puntuali quanto più l’imputazione provvisoria è specifica e ampio è il lasso di tempo trascorso dai fatti. La carenza motivazionale su uno di tali presupposti impone l’annullamento senza rinvio non solo dell’ordinanza di riesame, ma anche del decreto di sequestro, con restituzione di quanto sottoposto a vincolo. Il divieto di integrazione motivazionale da parte del Tribunale del riesame riguarda i presupposti essenziali della misura, tra cui i profili cronologici.
Il Fatto
La ricorrente è indagata per il reato di cui all’art. 326, terzo comma, cod. pen. Secondo l’ipotesi d’accusa, per il tramite del padre, direttore di un’istituzione di alta formazione artistica, avrebbe ottenuto in anticipo da componenti della commissione informazioni sui contenuti di un esame concorsuale, risultandone poi vincitrice.
Il Tribunale di Catanzaro, in sede di riesame, ha respinto l’istanza di riesame del decreto con cui il Pubblico ministero aveva disposto il sequestro probatorio della copia forense del contenuto del telefono cellulare in uso all’indagata. Avverso tale decisione la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo deduceva la violazione degli artt. 257 e 587, cod. proc. pen., per non avere il Tribunale esteso all’indagata gli effetti della sentenza con cui la Cassazione, accogliendo il ricorso di un coindagato, aveva annullato senza rinvio l’ordinanza di rigetto dell’opposizione alla restituzione, relativa a una originaria ipotesi di abuso d’ufficio. La Corte ha ritenuto il motivo infondato: l’annullamento era stato giustificato esclusivamente dall’abolizione sopravvenuta del delitto di abuso d’ufficio, senza esame dei presupposti di legittimità della misura, con la conseguenza che non si configurava alcuna identità di posizione estensibile.
La Corte ha aggiunto che il codice di rito non ostacola, in linea di principio, che una cosa già sottoposta a sequestro probatorio per una data ipotesi di reato possa essere attinta da altro sequestro della stessa specie, ricorrendone i presupposti, anche in riferimento a una diversa fattispecie incriminatrice, sia in pendenza del precedente vincolo sia dopo la sua cessazione.
È stato invece accolto il secondo motivo, relativo alla violazione del principio di proporzionalità. La Corte ha richiamato il proprio orientamento (Sez. VI n. 17677 del 29.01.2025, Rv. 288139; Sez. VI n. 17312 del 15.02.2024, Rv. 286358), secondo cui il decreto deve illustrare le ragioni del sequestro omnicomprensivo o, in alternativa, le specifiche informazioni ricercate, i criteri di selezione, l’eventuale perimetrazione temporale e i tempi di esecuzione, con restituzione della copia dei dati non rilevanti.
Nel caso concreto, la delimitazione dell’oggetto della misura poteva ritenersi esauriente, perché il decreto, letto nella sua interezza, individuava in motivazione le chat e le mail scambiate con il padre. Il provvedimento risultava però del tutto carente sui profili cronologici: il periodo interessato dall’investigazione, i tempi occorrenti per effettuarla e la durata della sottrazione alla disponibilità esclusiva del titolare di dati personali non rilevanti. Tale lacuna non poteva essere integrata dal Tribunale del riesame.
La Corte ha quindi annullato senza rinvio l’ordinanza impugnata e il decreto di sequestro, disponendo la restituzione all’avente diritto di quanto sottoposto a vincolo, divenuto ormai privo di titolo. L’annullamento ha reso sopravvenutamente irrilevante il terzo motivo, in tema di fumus commissi delicti, sul quale non vi era necessità di pronunciarsi.
Nota della Redazione
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