Bancarotta documentale specifica: dolo desunto solo da mancanza scritture (Cass. pen. Sez. V n. 31536 del 22.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione delle scritture contabili, il dolo specifico non può essere desunto dalla sola oggettiva mancanza, anche parziale, dei libri e delle scritture e dalla qualità di amministratore di diritto del fallito. Gli elementi dai quali desumere il dolo specifico della fattispecie di cui all’art. 216, comma 1, n. 2), legge fall. debbono consistere in circostanze di fatto ulteriori, idonee a illuminare la ratio degli eventi fenomenici alla luce della finalità di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di recare pregiudizio ai creditori. Assume rilievo centrale, a tal fine, la condotta concreta del fallito nel rapporto con le vicende economiche dell’impresa. La deduzione del dolo dal mero dato oggettivo integra vizio di motivazione, e l’annullamento con rinvio si impone quando il giudice di merito non abbia svolto alcuna effettiva indagine ulteriore.
Il Fatto
La corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata dal tribunale, aveva assolto il ricorrente dai reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e dalle altre contestazioni, rideterminando il trattamento sanzionatorio. Era rimasta ferma l’affermazione di responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale “specifica”, per sottrazione delle scritture contabili, in relazione a una società dichiarata fallita e della quale il ricorrente era amministratore di diritto.
Il ricorrente censurava, tra l’altro, la ritenuta idoneità della documentazione consegnata al curatore e la declinazione del dolo specifico, che il giudice di merito aveva desunto dal proposito di impedire la ricostruzione della destinazione di un finanziamento pubblico. Deduceva l’assenza di prova di un rapporto col precedente amministratore, l’avvenuta assoluzione di questi dai medesimi reati e l’attribuzione di un incarico gestorio a un procuratore, che aveva curato la documentazione contabile e presentato istanza di fallimento in proprio.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla delimitazione del perimetro decisionale, rilevando l’infondatezza di alcune censure. L’inattività della società non fa venir meno l’elemento oggettivo: la bancarotta documentale è reato di pericolo e l’obbligo documentale dell’art. 2214 cod. civ. sopravvive alla cessazione dell’attività, venendo meno solo con la cancellazione dal registro delle imprese. La giurisprudenza richiamata (Sez. 5 n. 20911 del 2011; Sez. 5 n. 35168 del 2005) è costante nel senso che l’obbligo di tenere le scritture non viene meno se l’azienda non ha formalmente cessato l’attività.
Quanto alla posizione dell’amministratore di diritto, la nomina di un procuratore non esclude la responsabilità, ponendo semmai le condizioni per un concorso del procuratore come extraneus (Sez. 5 n. 5150 del 1992). L’imprenditore non è esente da responsabilità per aver affidato la contabilità a soggetti tecnicamente qualificati, sussistendo una presunzione semplice superabile solo con rigorosa prova contraria (Sez. 5 n. 36870 del 2020). In caso di avvicendamento nella gestione, il nuovo amministratore ha l’obbligo di verificare l’effettiva tenuta delle scritture da parte del predecessore e di ricostruire la documentazione mancante (Sez. 5 n. 39160 del 2024).
Il nucleo del decisum riguarda però la struttura del reato. Nella bancarotta fraudolenta documentale specifica, l’oggetto materiale comprende qualsiasi documento contabile, non solo le scritture obbligatorie (Sez. 5 n. 55065 del 2016; Sez. 5 n. 37459 del 2021). L’occultamento, che richiede il dolo specifico, costituisce fattispecie autonoma e alternativa rispetto alla fraudolenta tenuta, a dolo generico (Sez. 5 n. 18634 del 2017; Sez. 5 n. 26379 del 2019; Sez. 5 n. 33114 del 2020; Sez. 5 n. 42546 del 2024). Non si richiede un effettivo pregiudizio, ma solo che la condotta sia sostenuta dalla finalità di recare pregiudizio ai creditori o di procurarsi un ingiusto profitto.
La Corte rileva che gli elementi dai quali desumere il dolo specifico non possono coincidere con la scomparsa dei libri o con la tenuta degli stessi tale da impedire la ricostruzione del patrimonio, che sono semplici eventi fenomenici dell’elemento oggettivo. Occorrono circostanze ulteriori, donde il rilievo fondamentale della condotta concreta del fallito (Sez. 5 n. 2228 del 2022; Sez. 5 n. 33575 del 2022). Il giudice di appello ha invece dedotto il dolo specifico dalla sola mancanza parziale delle scritture e dalla qualità di amministratore di diritto, senza ulteriore indagine. A ciò si aggiunge la contraddizione con l’assoluzione del ricorrente e del precedente amministratore dai fatti distrattivi. La sentenza è annullata con rinvio ad altra sezione della corte di appello, per colmare le lacune motivazionali.
Nota della Redazione
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