Concordato in appello: ricorso inammissibile se contesta il patto (Cass. pen. Sez. VII n. 31609 del 22.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile nei soli limiti dei vizi attinenti alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi di determinazione della pena non trasfusi in illegalità della sanzione. Il concordato in appello ha fisionomia diversa dall’applicazione della pena su richiesta, con la conseguenza che l’annullamento ai sensi dell’art. 448-bis cod. proc. pen. opera essenzialmente per l’illegalità della pena, rilevabile d’ufficio.

Il Fatto

La Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, ha rideterminato sull’accordo delle parti la pena inflitta all’imputato per un delitto in materia di sostanze stupefacenti, riconoscendo la continuazione con i reati già oggetto di precedente condanna. Avverso tale pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo l’inosservanza e l’erronea applicazione di legge in ordine alla ritenuta insussistenza di una delle ipotesi previste dall’art. 129 cod. proc. pen.

La questione sottoposta al giudice di legittimità riguarda i limiti di ammissibilità del ricorso avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen., in quanto il provvedimento impugnato scaturisce da un accordo intervenuto in grado di appello.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto con motivo non consentito. Muovendo dal presupposto che il ricorso avverso la sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. è esperibile solo per i vizi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della decisione, la Corte ha escluso che la doglianza sulla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento possa trovare ingresso.

Il Collegio ha richiamato un consolidato indirizzo secondo cui, in tale ipotesi, sono inammissibili le censure su motivi rinunciati, sulla valutazione delle condizioni ex art. 129 cod. proc. pen. e sui vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi in illegalità della sanzione inflitta, perché non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. I n. 944 del 2019; Sez. II n. 22002 del 2019).

La Corte ha poi sottolineato la diversa fisionomia del concordato in appello rispetto all’applicazione della pena su richiesta ex art. 444 cod. proc. pen. Nel primo caso l’accordo si innesta sulla rinuncia ai motivi di impugnazione, con conseguente impossibilità di contestare la responsabilità e la qualificazione giuridica del fatto; nel secondo abbraccia anche i termini dell’accusa. Da ciò deriva che le ipotesi di annullamento ex art. 599-bis cod. proc. pen. sono più limitate di quelle previste dall’art. 448-bis cod. proc. pen..

Il solo vizio rilevabile d’ufficio, indipendentemente dall’inammissibilità del ricorso e purché non tardivo, è quello dell’illegalità della pena, unica ipotesi in cui la Corte deve procedere all’annullamento della sentenza impugnata (Sez. VI n. 41254 del 2019). La declaratoria di inammissibilità è stata quindi pronunciata «senza formalità» ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

All’inammissibilità del ricorso sono seguite, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, quantificata in euro 4.000,00 avuto riguardo all’elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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