Ricorso per cassazione avverso patteggiamento ammissibile solo per i motivi tipizzati (Cass. pen. Sez. 7 n. 32700 del 03.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento speciale di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione è ammissibile esclusivamente per i motivi tipizzati dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ovvero quelli attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza. Restano pertanto inammissibili le doglianze che deducano violazione di legge o vizio di motivazione in ordine alla verifica della mancanza delle cause di non punibilità di cui all’art. 129 cod. proc. pen. La rinuncia al ricorso, formalmente intervenuta prima della decisione, determina l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 591, lett. d), cod. proc. pen.
Il Fatto
Tre imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui il GIP del Tribunale di Savona aveva applicato nei loro confronti la pena concordata ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, contestato per la detenzione di dieci panetti di cocaina del peso complessivo di circa undici chilogrammi e mezzo, rinvenuti su una barca da pesca.
I ricorrenti lamentavano violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al comma 1 dell’art. 129 cod. proc. pen. e alla mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento; uno di essi censurava anche la confisca del denaro. Prima della decisione è pervenuta rinuncia al ricorso a firma di uno dei tre imputati.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto la posizione dell’imputato che ha rinunciato al ricorso. La rinuncia, formalmente intervenuta, comporta la declaratoria di inammissibilità ai sensi dell’art. 591, lett. d), cod. proc. pen., non essendo più ravvisabile un interesse alla decisione.
Quanto agli altri due ricorrenti, il Collegio si sofferma sulla delimitazione dei motivi esperibili avverso la sentenza di patteggiamento. Le censure relative alla verifica dell’assenza delle cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. sono dichiarate inammissibili perché estranee al perimetro tracciato dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, in vigore dal 3 agosto 2017.
La norma consente il ricorso per cassazione solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza. Il ricorso che investa profili diversi, come la mancata pronuncia di proscioglimento, non supera dunque il filtro di ammissibilità.
La Corte richiama sul punto un proprio precedente, Sez. F. n. 28742 del 25/08/2020, a conferma del consolidato orientamento interpretativo. L’inammissibilità dei ricorsi non è accompagnata dall’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, come chiarito dalla Corte cost. sent. n. 186 del 13.6.2000: ne consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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