Esito dell’affidamento in prova e valutazione globale del recupero sociale (Cass. pen. Sez. 1 n. 15046 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione dell’esito negativo dell’affidamento in prova al servizio sociale si differenzia da quella che, nel corso della prova, può portare alla revoca della misura alternativa: per la revoca rileva la gravità di specifici episodi, mentre per l’esito occorre una valutazione globale dell’intero periodo, volta a verificare l’avvenuto recupero sociale del condannato. Possono considerarsi anche comportamenti successivi alla cessazione della misura ma antecedenti al giudizio sull’esito, purché valutati con particolare attenzione quanto a entità, distanza cronologica e, in mancanza di condanna definitiva, previa autonoma delibazione della loro rilevanza. Il tribunale non può ratificare acriticamente il provvedimento emesso de plano, ma è tenuto a un’effettiva verifica, dando conto in motivazione, con riferimenti concreti, delle violazioni contestate, da accertare incidentalmente anche alla luce della presunzione di innocenza.
Il Fatto
Il Tribunale di Sorveglianza di Messina, con ordinanza del 17 settembre 2025, rigettava l’opposizione proposta dal condannato avverso la precedente ordinanza del 25 giugno 2025, che aveva dichiarato non estinta la pena in esito al periodo di affidamento in prova al servizio sociale, disponendo l’esecuzione della pena residua. Il giudice della sorveglianza fondava la decisione sulla denuncia, successiva alla fine della misura, per detenzione di sostanza stupefacente — fatto poi archiviato — e sulla pendenza di altri procedimenti penali, tra cui uno per il reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990.
Avverso tale ordinanza, il condannato proponeva ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, la mancata valutazione complessiva degli elementi in atti e l’erronea considerazione di fatti penalmente irrilevanti o non definitivamente accertati; con gli altri motivi, questioni subordinate relative alla rideterminazione della pena, all’efficacia ex tunc dell’esito negativo, alla mancata motivazione sulla detenzione domiciliare e sull’affidamento terapeutico.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo la doglianza fondata alla luce dei principi che governano il giudizio sull’esito dell’affidamento in prova. La valutazione dell’esito negativo non coincide con quella posta alla base della revoca: mentre quest’ultima richiede di apprezzare la gravità di specifici episodi per verificarne l’incompatibilità con la prosecuzione della prova, il giudizio sull’estinzione della pena impone una valutazione globale dell’intero periodo, finalizzata ad accertare se vi sia stato il recupero sociale del condannato (richiamando Sez. 1, n. 32567 del 2025).
La Corte ha precisato che, in tale prospettiva, è possibile considerare anche comportamenti posti in essere dopo la cessazione della misura, ma prima del giudizio sull’esito, purché costituiscano indici sintomatici, per qualità e gravità, del mancato conseguimento degli obiettivi di recupero. Siffatta valutazione esige particolare attenzione quando manchi una condanna definitiva: il tribunale deve procedere a un’autonoma delibazione della rilevanza della presunta violazione, tenendo conto della condotta tenuta durante la prova, dell’entità del fatto successivo e della distanza cronologica dalla scadenza dell’affidamento (richiamando Sez. 1, n. 26332 del 2008).
Nel caso di specie, il Tribunale non si è conformato a tali principi. Il fatto di detenzione di stupefacente, successivo alla cessazione della misura, non è qualificabile in sé come violazione delle prescrizioni e, considerata anche la sopravvenuta archiviazione, avrebbe richiesto una più approfondita valutazione. Analogamente, la pendenza di un procedimento per fatti antecedenti l’applicazione della misura e quella di un processo per fatti commessi durante la prova avrebbero dovuto formare oggetto di un’attenta valutazione incidentale, di cui la motivazione non dà traccia. La Corte ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2025 in tema di presunzione di innocenza e benefici penitenziari, evidenziando l’illegittimità di automatismi e conclusioni rigide: il giudice può e deve tenere conto delle notitiae criminis, ma è tenuto a motivare specificamente su cosa esse riguardino e su come incidano in concreto sul giudizio di idoneità (da ultimo Sez. 1, n. 104 del 2025).
Le ulteriori censure, logicamente subordinate, sono state dichiarate assorbite. L’ordinanza impugnata è stata annullata con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Messina per un nuovo giudizio, conformemente ai principi indicati.
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Nota della Redazione
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