Riciclaggio e contraffazione del telaio: serve prova ulteriore del concorso (Cass. pen. Sez. II n. 33547 del 10.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riciclaggio, la sola circostanza che l’imputato sia stato fermato alla guida di un mezzo con numero di telaio contraffatto non integra prova sufficiente del concorso nel reato di cui all’art. 648-bis cod. pen. La contraffazione del telaio è attività non evidente ictu oculi, rispetto alla quale occorre la dimostrazione della partecipazione materiale o del rafforzamento di un altrui proposito criminoso. Il possesso del bene di provenienza illecita può fondare la ricettazione, ma non automaticamente il concorso nel riciclaggio. Ai fini della prescrizione, la recidiva qualificata reiterata e infraquinquennale spiega effetto sul termine anche quando sia ritenuta subvalente rispetto alle circostanze attenuanti generiche.
Il Fatto
La Corte di appello di Napoli, con sentenza dell’11 aprile 2008, aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Torre Annunziata il 5 ottobre 2005 nei confronti del ricorrente per il reato di riciclaggio in concorso, per avere alterato il numero di telaio di un ciclomotore di provenienza delittuosa in suo possesso.
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, la violazione di legge nella valutazione della prova di responsabilità: era stato ritenuto responsabile della contraffazione senza alcuna prova diretta, soltanto perché fermato alla guida del mezzo privo di assicurazione e certificato di idoneità tecnica. Il nuovo e falso numero di telaio corrispondeva peraltro a un altro mezzo non di sua proprietà, ma del padre, originario coimputato non ricorrente, nelle more deceduto. Con il secondo motivo ha dedotto la mancata declaratoria di prescrizione; con il terzo, l’applicazione della pena sostitutiva della detenzione domiciliare.
La Motivazione della Corte
La Sezione II ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso. La Corte di appello aveva desunto il concorso nella contraffazione del telaio dalla sola circostanza che l’imputato era stato fermato a bordo del mezzo di provenienza illecita e non aveva fornito giustificazioni.
Secondo la Corte, tale elemento sarebbe bastato per ritenere l’imputato colpevole di ricettazione del mezzo rubato, ma non del concorso nel riciclaggio mediante contraffazione del numero di telaio. Quest’ultima attività esige una prova ulteriore: si tratta di condotta non evidente ictu oculi, non effettuata al momento del fermo, e non è provato che il ricorrente vi abbia concorso materialmente o attraverso il rafforzamento di un altrui proposito criminoso.
La Corte valorizza inoltre un dato specifico: il nuovo e falso numero di telaio corrispondeva a un altro mezzo non di proprietà del ricorrente, ma del padre, originario coimputato deceduto. In assenza di prova contraria, a quest’ultimo poteva ricondursi, per la presenza di uno specifico interesse, l’intera azione delittuosa contestata. Da qui l’annullamento con rinvio ai fini di una migliore verifica della responsabilità concorsuale, sulla base di accertamenti di merito non effettuabili in sede di legittimità.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso la prescrizione. Facendo riferimento alla normativa in vigore, deve calcolarsi l’effetto della recidiva qualificata reiterata e infraquinquennale sul termine prescrizionale, sebbene applicata come subvalente rispetto alle circostanze attenuanti generiche, in linea con Sez. 7, ord. n. 15681 del 13/12/2016, dep. 2017, Rv. 269669. Anche seguendo la disciplina antecedente alla legge n. 251 del 5 dicembre 2005, il reato non sarebbe prescritto: considerata la pena massima di dodici anni e la minima riduzione per la prevalenza delle attenuanti generiche, la prescrizione maturerebbe in quindici anni, aumentati della metà, fino a ventidue anni e mezzo, secondo l’art. 157, primo comma, n. 2), cod. pen. e l’art. 160, secondo comma, cod. pen. nella vecchia formulazione. Gli altri motivi restano assorbiti.
Nota della Redazione
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