Rapina impropria: immediatezza tra sottrazione e violenza non richiede contestualità (Cass. pen. Sez. II n. 33667 del 13.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nella rapina impropria, la violenza o la minaccia possono realizzarsi anche in luogo diverso da quello della sottrazione della cosa e in pregiudizio di persona diversa dal derubato. Per la configurazione del reato non è richiesta la contestualità temporale tra sottrazione e uso della violenza o minaccia, essendo sufficiente che tra le due attività intercorra un arco temporale tale da non interrompere l’unitarietà dell’azione volta a impedire al derubato di tornare in possesso delle cose sottratte o ad assicurare al colpevole l’impunità. Il rapporto di immediatezza va inteso in senso ampio, come assenza di interposizione di altri fatti o persone tra sottrazione, ricerche, rintraccio e violenza finalizzata all’impunità. La valutazione della credibilità della persona offesa costituisce questione di fatto, sindacabile in cassazione solo in presenza di manifeste contraddizioni. L’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità presuppone un pregiudizio lievissimo e, nella rapina, impone di considerare anche gli effetti non patrimoniali della lesione alla persona.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato in primo grado per rapina aggravata, per essere il fatto commesso da più persone riunite e nelle pertinenze di un luogo di privata dimora della persona offesa, oltre che dalla recidiva specifica e infraquinquennale. La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 13.01.2025, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Roma in data 07.02.2024.

Avverso tale decisione il condannato propone ricorso per cassazione, deducendo tre motivi: la qualificazione giuridica del fatto, che a suo avviso andava ricondotta al furto e non alla rapina impropria; il mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen.; la configurabilità dell’aggravante della violenza commessa da più persone riunite.

La Motivazione della Corte

La Seconda Sezione dichiara il ricorso inammissibile. Sul primo motivo osserva che la doglianza è meramente reiterativa della questione già affrontata e risolta dalla Corte di appello, che ha correttamente escluso la necessità di una contestualità tra sottrazione e violenza. Il rapporto di immediatezza non richiede che le due attività si verifichino nello stesso contesto spazio-temporale; occorre invece verificare se vi sia stata una soluzione di continuità tra sottrazione, inizio delle ricerche, rintraccio dei malviventi in fuga e violenza adoperata per sottrarsi alla cattura.

La Corte richiama il principio già affermato da Sez. 2, n. 43764 del 04.10.2013, secondo cui la violenza o la minaccia possono realizzarsi anche in luogo diverso e in pregiudizio di persona diversa dal derubato, non essendo richiesta la contestualità temporale, purché l’arco temporale non interrompa l’unitarietà dell’azione. Nello stesso senso richiama Sez. 7, n. 34056 del 29.05.2018.

Quanto alla dedotta inattendibilità delle dichiarazioni delle persone offese, il Collegio ribadisce che la rivalutazione della credibilità del testimone è estranea al giudizio di legittimità, salvo che il giudice di merito sia incorso in manifeste contraddizioni, come affermato da Sez. U, n. 41461 del 19.07.2012 e da Sez. 5, n. 51604 del 19.09.2017. Nel caso concreto tali contraddizioni non si rinvengono.

Sul secondo motivo, la Corte conferma la correttezza della motivazione di appello, che ha valorizzato anche il pregiudizio non patrimoniale subito dalla persona offesa. L’attenuante della speciale tenuità del danno presuppone un pregiudizio di valore pressoché irrisorio e, per il delitto di rapina, impone di valutare gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona, attesa la natura pluri-offensiva del reato. Sono richiamate Sez. U, n. 42124 del 27.06.2024, Sez. 2, n. 28269 del 31.05.2023, Sez. 2, n. 50987 del 17.12.2015 e Sez. 2, n. 19308 del 20.01.2010.

Il terzo motivo è inammissibile perché propone una ricostruzione del fatto alternativa a quella dei giudici di merito, basata su una diversa lettura delle emergenze istruttorie. Il giudice di legittimità può solo verificare se il mezzo di prova esista e se il risultato indicato dal giudice di merito corrisponda, non rivalutare l’attendibilità dei testi, secondo il principio di Sez. 4, n. 36769 del 09.06.2004. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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