Revisione: la prova nuova va valutata anche in termini di resistenza (Cass. pen. Sez. I n. 35157 del 28.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revisione, la natura di impugnazione straordinaria impone un preventivo giudizio di ammissibilità ai sensi dell’art. 634 cod. proc. pen., nel quale la corte territoriale verifica la riconducibilità della richiesta a una delle ipotesi dell’art. 630 cod. proc. pen. e l’idoneità dei nuovi elementi a provare, se accertati, il proscioglimento anche con formula dubitativa. La sola novità o sopravvenienza della prova non è sufficiente: l’ammissibilità può essere esclusa per la palese irrilevanza dell’argomento probatorio. Il giudizio di decisività va condotto in termini di resistenza rispetto alla pluralità di prove poste a fondamento della condanna.
Il Fatto
La Corte di Appello di Milano, con ordinanza del 28.01.2025, dichiara inammissibile l’istanza di revisione proposta dal condannato avverso una sentenza della Corte di Assise di Appello di Torino, divenuta irrevocabile nel 2010, con la quale era stata inflitta la pena di anni otto e mesi nove di reclusione per una pluralità di reati, tra cui associazione per delinquere, riduzione in schiavitù e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, commessi tra il 2005 e l’inizio del 2006.
A fondamento della richiesta il condannato deduce che una testimone, già escussa nel processo di condanna, avrebbe reso dichiarazioni diverse e difformi in altro procedimento celebrato all’estero, conclusosi con esito favorevole. I giudici di merito ritengono non nuova tale prova, estranea ai fatti oggetto del giudizio, e comunque inidonea a sovvertire l’affermazione di responsabilità. Il condannato ricorre per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce anzitutto il modello procedimentale della revisione, qualificata come impugnazione straordinaria. L’art. 634 cod. proc. pen. prevede un’indagine preliminare che funge da antecedente logico-giuridico dell’apertura del giudizio, volta a scongiurare istanze pretestuose o palesemente infondate ed evitare un nuovo processo ex ante superfluo.
La delibazione si articola in passaggi definiti: verifica dell’osservanza dell’oggetto dell’istanza, delle forme e della legittimazione del richiedente; riconducibilità delle ragioni a una delle ipotesi tassative dell’art. 630 cod. proc. pen.; idoneità dei nuovi elementi a provare, se accertati, il proscioglimento anche con formula dubitativa; non manifesta infondatezza della richiesta. La Corte richiama sul punto Sez. 5 n. 18064 del 25.03.2025.
Il passaggio centrale riguarda il requisito della novità. La corte territoriale deve valutare che la prova sia qualificabile come nuova o sopravvenuta e che sia in astratto idonea a disarticolare il ragionamento posto a fondamento della responsabilità. La valutazione di decisività deve svilupparsi in termini realistici, senza ignorare segni evidenti di inconferenza o inaffidabilità della prova. La Corte richiama qui Sez. Un. n. 624 del 26.09.2001, dep. 2002, Pisano, Sez. 5 n. 12763 del 09.01.2020, Eleuteri e Sez. 6 n. 20022 del 30.01.2014.
Da tali premesse discende il principio: la sola novità o sopravvenienza della prova non è decisiva, poiché l’ammissibilità della richiesta può essere esclusa anche per la palese irrilevanza dell’argomento probatorio. Nel caso concreto i giudici di merito si sono conformati a tali principi sotto due profili: i provvedimenti e le dichiarazioni riguardavano fatti conclusi nell’anno 2002, sicché difetta il requisito della novità rispetto ai fatti del 2005-2006; inoltre, procedendo in termini di prova di resistenza, l’affermazione di responsabilità si fonda su una pluralità di prove dichiarative e di intercettazioni, che rende la prova dedotta inidonea a determinare una diversa pronuncia. La motivazione risulta corretta e non sindacabile in sede di legittimità.
Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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