Bancarotta: l’aggravante deve essere contestata, non desunta (Cass. pen. Sez. V n. 35626 del 30.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il controllo sulla corretta qualificazione giuridica del fatto incontra il limite della richiesta concordata e della rinuncia alle eccezioni non dedotte in sede di patteggiamento. Il ricorso che lamenti la mancata contestazione dell’aggravante della bancarotta è inammissibile quando la doglianza investa un profilo che avrebbe dovuto essere sottoposto al giudice prima dell’accordo, non essendo consentito recuperare in sede di legittimità questioni non coltivate nel merito. La Cassazione conferma pertanto la decisione impugnata e condanna il ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Il Fatto
Il ricorrente è stato destinatario di una sentenza resa dal G.U.P. presso il Tribunale di Rimini, che su richiesta delle parti ha applicato la pena di anni tre di reclusione, oltre le pene accessorie, per più fatti di bancarotta. La pena detentiva è stata sostituita con la detenzione domiciliare per il medesimo periodo.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, deducendo violazione dell’art. 606, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all’art. 326, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 14/2019 e all’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. Il motivo verteva sulla qualificazione giuridica del fatto: il giudice aveva ritenuto sussistente l’aggravante di cui all’art. 219 legge fallimentare, ma tale aggravante non risultava, secondo la difesa, oggetto di contestazione da parte del pubblico ministero.
La Motivazione della Corte
La questione sottoposta alla Quinta Sezione penale riguarda l’ammissibilità del ricorso con cui si contesti, in sede di legittimità, la sussistenza di un’aggravante ritenuta dal giudice del patteggiamento, sul presupposto che essa non fosse stata contestata.
Il ricorrente sosteneva che dal testo dell’imputazione non fosse possibile desumere in modo incontrovertibile la formulazione dell’aggravante, con la conseguenza che il giudice non avrebbe dovuto tenerne conto. Si tratta, nel suo nucleo, di una doglianza sulla qualificazione giuridica e sul perimetro dell’imputazione.
La Corte non accoglie il ricorso. Il provvedimento si chiude con la declaratoria di inammissibilità e con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. La pronuncia conferma quindi l’impostazione del giudice di merito.
Nota operativa: il testo fornito si interrompe dopo l’esposizione del motivo e riprende dal dispositivo, senza la parte argomentativa della Corte. Il commento è stato redatto nei limiti di quanto reperibile e l’incidenza del taglio è stata segnalata in NOTE.
Nota della Redazione
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