Terzo estraneo al reato non può contestare fumus e periculum del sequestro (Cass. pen. Sez. III n. 35805 del 31.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sequestro preventivo, il terzo che assume di avere diritto alla restituzione del bene non può contestare l’esistenza dei presupposti della misura cautelare, potendo unicamente dedurre la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene e l’assenza di collegamento concorsuale con l’indagato. Sono pertanto inammissibili, per estraneità alla sfera soggettiva del terzo, le censure che investano il fumus commissi delicti e il periculum in mora. La legittimazione ad agire va individuata in relazione alla titolarità del diritto oggetto del giudizio, non potendosi ammettere una sorta di intervento ad adiuvandum del terzo in favore del destinatario della misura.

Il Fatto

Il Tribunale di Palermo, con ordinanza del 12 marzo 2025, ha rigettato la richiesta di riesame proposta dal legale rappresentante di una società avverso il decreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Termini Imerese, che aveva disposto il sequestro preventivo del complesso aziendale e delle quote sociali in relazione al reato di cui all’art. 416, commi 1, 2, 3 e 5, cod. pen.

La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: il primo incentrato sulla decorrenza del termine di durata delle indagini preliminari e sulla inutilizzabilità delle acquisizioni successive alla scadenza; il secondo sulla carenza di motivazione in ordine al fumus e al periculum; il terzo sulle conseguenze processuali.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara inammissibile il primo motivo per una duplice ragione: la questione non era stata prospettata con i motivi di riesame ed è quindi preclusa in sede di legittimità, oltre che del tutto generica. La Corte ribadisce il divieto di novum nel giudizio di legittimità quando siano per la prima volta dedotte questioni coinvolgenti valutazioni in fatto, regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen. e funzionale a evitare che si contesti un difetto di motivazione su un punto non investito dal giudice dell’impugnazione.

Nel merito, la censura è generica perché non specifica su quali elementi probatori si fondi la misura e quali siano stati acquisiti in violazione di legge. La Corte richiama l’insegnamento secondo cui il termine di durata delle indagini decorre dalla data di iscrizione nel registro delle notizie di reato, senza che il giudice possa stabilire una diversa decorrenza, con conseguente irrilevanza degli eventuali ritardi, pur abnormi, salvi i profili disciplinari o penali del magistrato (Sez. Un. n. 40538 del 24.09.2009, Lattanzi; Sez. Un. n. 16 del 21.06.2000, Tammaro; Sez. VI n. 4844 del 14.11.2018, Ludovisi). L’art. 335-quater cod. proc. pen. è inapplicabile per la disciplina transitoria dell’art. 88-bis, comma 1, d.lgs. n. 150 del 2022.

Anche il secondo motivo è inammissibile. Secondo l’orientamento consolidato cui il Collegio aderisce (Sez. III n. 6790 del 09.01.2025, Chen; Sez. IV n. 4170 del 19.09.2024, Pezzi; Sez. II n. 41861 del 03.10.2024, Tuccillo; Sez. III n. 23713 del 23.04.2024, Ruggiero), in tema di sequestro preventivo il terzo che assume di avere diritto alla restituzione non può contestare l’esistenza dei presupposti della misura, potendo unicamente dedurre la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene e l’assenza di collegamento concorsuale con l’indagato (Sez. VI n. 24432 del 18.04.2019, Placenti).

La titolarità del bene afferisce al dato preliminare della legittimazione a proporre impugnazione. In mancanza di prova dell’effettiva titolarità, l’eventuale accoglimento del ricorso sui presupposti comporterebbe la revoca della confisca con restituzione all’effettivo titolare, senza alcun risultato utile per il terzo. Ammettere siffatta contestazione lederebbe il principio secondo cui la legittimazione ad agire si individua in relazione alla titolarità del diritto oggetto del giudizio.

Nel caso concreto, le doglianze sulla regolarità dei trasporti, sull’inserimento nei sistemi informatici, sui pagamenti e sul difetto di periculum attengono ai presupposti della misura e sono estranee alle censure deducibili dal terzo, che non concernono l’inesistenza di un contributo ai reati attribuiti all’indagato né la titolarità esclusiva del bene. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità e la condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, con aumento oltre il massimo ex art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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