Autosufficienza del ricorso sul diniego di continuazione tra associazioni (Cass. pen. Sez. I n. 37097 del 13.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che lamenti il vizio di motivazione per omessa valutazione di circostanze acquisite agli atti non può limitarsi ad addurre l’esistenza di atti processuali non considerati o male interpretati dal giudice, ma deve identificare l’atto, individuare il dato probatorio incompatibile con la ricostruzione accolta, darne la prova e indicare le ragioni per cui esso compromette la tenuta logica del provvedimento. Nel giudizio di esecuzione instaurato ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., chi invoca il vincolo della continuazione tra fatti di associazione dediti al narcotraffico deve produrre i passi delle sentenze definitive dai quali il preteso unico disegno criminoso emerga, non bastando la denuncia della differente composizione soggettiva dei sodalizi. In difetto, il ricorso è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza e per genericità.
Il Fatto
Il condannato aveva chiesto alla Corte di appello di Messina, quale giudice dell’esecuzione, il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i delitti di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990 commessi in epoca anteriore al luglio 2005, oggetto di un primo procedimento, e quelli commessi in epoca anteriore e prossima al luglio 2013, oggetto di un secondo procedimento.
Il giudice dell’esecuzione ha rigettato l’istanza. Ha rilevato che la composizione soggettiva delle due consorterie è radicalmente diversa e che il considerevole iato temporale tra le condotte impone di ravvisare due distinte deliberazioni criminose. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la manifesta illogicità del provvedimento e la violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte ha qualificato il motivo come unico e incentrato sull’apparato motivazionale del provvedimento impugnato. I difensori contestano l’omessa valutazione di una circostanza di fatto: l’aggregato mafioso operante nel territorio sarebbe stato stabilmente attivo, tramite alcuni sodali, anche nel narcotraffico. Da questo solo dato deducono che le due associazioni sarebbero in realtà la medesima consorteria colta nel suo divenire.
Ricostruito così il thema decidendum, la Corte richiama la regola consolidata sull’onere di deduzione. Il ricorso che lamenti la mancanza di motivazione non può limitarsi ad addurre atti non esplicitamente valutati, ma deve identificare l’atto processuale, individuare l’elemento fattuale in esso contenuto e incompatibile con la ricostruzione accolta, dare la prova della verità di quell’elemento e dell’esistenza dell’atto, e infine indicare le ragioni per cui esso inficia la coerenza dell’intero impianto argomentativo.
A questo onere articolato il ricorrente si è sottratto. Il ricorso, dopo aver censurato l’ordito motivazionale e lamentato la carenza valutativa dell’elemento indicato come decisivo, non è stato corredato dei passi delle sentenze definitive nei quali la ricostruzione fattuale sarebbe stata validata.
Tale carenza rende il ricorso inammissibile per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, come già affermato da Sez. II n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071-01. L’atto di impugnazione non identifica le concrete emergenze idonee a costituire la base obiettiva della critica, traducendosi in affermazioni assertive e meramente assertive.
Alla declaratoria di inammissibilità conseguono la condanna al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen. e il versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Nota della Redazione
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