Nuova iscrizione per fatti diversi fa decorrere autonomamente il termine delle indagini (Cass. pen. Sez. VI n. 37745 del 19.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, la nuova iscrizione nel registro delle notizie di reato a carico del medesimo indagato per fatti commessi in periodi diversi individua un autonomo dies a quo del termine di durata delle indagini preliminari, senza che l’iscrizione originaria possa essere surrettiziamente dilatata o, all’inverso, precludere la nuova. Restano utilizzabili gli elementi emersi prima della nuova iscrizione nel corso di accertamenti relativi ad altri fatti, non operando preclusioni ex art. 407 cod. proc. pen. Il sindacato di legittimità sui gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e sulle esigenze cautelari ex art. 274 cod. proc. pen. è limitato alla congruità logica della motivazione, restando estranea la ricostruzione del fatto. Ai fini del fatto di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, la reiterazione nel tempo delle cessioni è valutabile anche quando la singola cessione abbia a oggetto quantità modiche o non accertate.
Il Fatto
Il Tribunale di Catanzaro, in sede di riesame, ha confermato l’ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari aveva applicato al ricorrente la custodia in carcere per una pluralità di cessioni di sostanze stupefacenti contestate, in continuazione, dal 2016 al 2024.
Il ricorrente ha dedotto tre motivi. Il primo censura l’inutilizzabilità dell’attività di indagine svolta oltre il termine decorrente da una prima iscrizione del 2020, non prorogato, in quanto riconducibile, secondo la difesa, a una delega conferita in quel procedimento e poi riversata in un fascicolo formatosi nel 2024. Il secondo e il terzo motivo attengono alla sussistenza dei gravi indizi, alla mancata qualificazione dei fatti ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e alle esigenze cautelari, con omessa valutazione delle allegazioni difensive.
La Motivazione della Corte
La Corte ricorda anzitutto che, in materia di libertà personale, l’ordinanza applicativa e quella del riesame sono tra loro collegate e complementari: le carenze dell’una possono essere integrate dalle argomentazioni dell’altra, purché siano indicate le ragioni logico-giuridiche sottese al provvedimento. Il controllo di legittimità, in tema di gravi indizi, si arresta alla verifica della congruità della motivazione rispetto ai canoni della logica e ai principi che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie.
Sul primo motivo — l’unico di carattere processuale — la Corte ricostruisce la sequenza degli atti: nel procedimento n. 2951/2019 il pubblico ministero aveva iscritto il ricorrente nel 2020, delegando indagini alla polizia giudiziaria; all’esito delle informative, con provvedimento del 29.02.2024 aveva stralciato alcune posizioni e formato un nuovo fascicolo, con successivo aggiornamento delle iscrizioni del 03.07.2024 in relazione all’informativa della Compagnia Carabinieri del 13.06.2024.
Secondo la Corte, trattandosi di fatti commessi in periodi diversi da quelli originari, si è in presenza di altre notizie di reato e dunque di nuove iscrizioni, dalle quali decorre autonomamente il termine di indagini. Il principio è che l’iscrizione per un nuovo reato a carico del medesimo indagato individua il dies a quo del relativo termine, ferma l’utilizzabilità degli elementi emersi prima della nuova iscrizione nel corso di accertamenti relativi ad altri fatti, attesa l’assenza di preclusioni derivanti dall’art. 407 cod. proc. pen. Il motivo è quindi rigettato.
Il secondo motivo è dichiarato inammissibile per genericità: il ricorrente non si confronta con la motivazione del Tribunale, che ha ritenuto dettagliate le dichiarazioni di circa trentacinque acquirenti, corroborate da riconoscimenti fotografici e intercettazioni. La Corte condivide il principio per cui la reiterazione delle cessioni non preclude automaticamente il riconoscimento della lieve entità, ma entra nella valutazione dei parametri dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990: è legittimo il diniego quando la singola cessione modica sia manifestazione di una più ampia capacità di diffusione non episodica della droga.
Il terzo motivo è parimenti inammissibile. Il Tribunale ha valorizzato il precedente specifico, ancora non formalmente estinto, la continuità dello spaccio fino al 2024 e la sintomaticità di professionalità e pervicacia, escludendo la sufficienza di misure meno gravi. La Corte ribadisce che il vizio di motivazione rileva solo se il provvedimento, nel suo complesso, non renda percepibili le ragioni del convincimento, potendo la reiezione delle tesi difensive desumersi per implicito dall’accertamento globale del fatto.
Nota della Redazione
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