Retrodatazione della custodia cautelare esclusa dopo il giudizio immediato (Cass. pen. Sez. III n. 39565 del 10.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di pluralità di misure cautelari custodiali per fatti connessi, la retrodatazione del termine di durata massima di efficacia della misura, prevista dall’art. 297, comma 3, cod. proc. pen., non opera quando la seconda misura si fondi su fatti non desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio disposto per il fatto per il quale sussiste connessione. Una volta che il pubblico ministero abbia esercitato l’azione penale con la richiesta di giudizio immediato, la fase delle indagini preliminari deve intendersi conclusa; l’eventuale conversione del rito in giudizio abbreviato, su istanza dell’imputato, non incide sulle modalità di esercizio dell’azione penale, ma solo sulle modalità di celebrazione del processo e di acquisizione del materiale probatorio. Ne consegue che le acquisizioni istruttorie successive all’emissione del giudizio immediato non costituiscono fattori idonei a far operare il meccanismo della retrodatazione.

Il Fatto

La vicenda riguarda un indagato raggiunto da un primo provvedimento cautelare custodiale, eseguito in data 18 luglio 2023 nell’ambito di un procedimento per reati in materia di contrabbando di tabacchi lavorati esteri, e successivamente da una seconda misura custodiale, eseguita in data 8 novembre 2024, adottata in un procedimento connesso per fatti ritenuti legati da connessione qualificata ai primi.

Ritenendo che il termine massimo di efficacia della seconda misura dovesse essere retrodatato al momento di esecuzione della prima, la difesa dell’indagato ha chiesto la scarcerazione del proprio assistito. Il Gip ha respinto l’istanza; il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice dell’appello cautelare, ha confermato il rigetto con l’ordinanza n. 146/25 del 19 febbraio 2025. Da qui il ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo concernente la violazione e la non adeguata motivazione in ordine all’art. 297, comma 3, cod. proc. pen.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla ratio della disciplina sulla durata massima delle misure custodiali: il meccanismo della retrodatazione è volto a impedire che, mediante le cosiddette “contestazioni a catena”, la diluizione nel tempo delle richieste e delle conseguenti misure consenta di protrarre il regime privativo della libertà personale, eludendo i termini garantisti fissati dal legislatore.

Nel caso concreto, il Tribunale ha ancorato la non operatività della retrodatazione alla circostanza che i fatti posti a fondamento della seconda misura erano stati compendiati in un’informativa di polizia giudiziaria trasmessa alla Procura in data 14 dicembre 2023, dunque successivamente al rinvio a giudizio del 15 settembre 2023. La difesa del ricorrente ha sostenuto che il termine di riferimento dovesse essere individuato non nella data di emissione del decreto di giudizio immediato, ma in quella del 5 febbraio 2024, di conversione del rito in giudizio abbreviato, successiva all’inoltro della informativa finale.

La Corte disattende questa lettura. Una volta formulata la richiesta di giudizio immediato ai sensi dell’art. 453, comma 1, cod. proc. pen., con cui il pubblico ministero esercita l’azione penale, la fase delle indagini preliminari deve intendersi conclusa; conclusione che diviene irretrattabile con l’emissione del decreto che dispone il processo nelle forme del giudizio immediato.

La Corte precisa che l’esercizio della facoltà di chiedere la conversione del rito da immediato in abbreviato non svolge alcun effetto sulla questione: tale evenienza non incide sulle modalità di esercizio dell’azione penale, ma solo sulle modalità di celebrazione del processo e di acquisizione delle prove. Deve quindi ritenersi instaurata la fase del processo già con l’ammissione del giudizio immediato.

A conferma, il Collegio richiama l’art. 303, comma 1, cod. proc. pen., che alla lettera b) individua il dies a quo nella emissione del provvedimento che dispone il giudizio e alla lettera b-bis) nell’emissione della ordinanza che dispone il giudizio abbreviato: poiché sarebbe fonte di incertezze ammettere due dies initiales alternativi in funzione della modalità di svolgimento del processo, si afferma che, disposto il giudizio immediato, le acquisizioni successive non integrano fattori idonei a far operare la retrodatazione. Il principio è confortato dai precedenti richiamati (tra gli altri, Cass. Sez. II n. 53664 del 2016 e Cass. Sez. III n. 8984 del 2015). Nel caso di specie, la circostanza che la retrodatazione sia stata invocata in relazione ad atti di indagine successivi alla cessazione delle indagini preliminari e alla emissione del rinvio a giudizio rende corretta la scelta del Tribunale. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *