Partecipazione mafiosa e giudizio di rinvio: il nuovo apporto stabile (Cass. pen. Sez. II n. 40475 del 16.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di annullamento con rinvio per vizio di motivazione, il giudice di rinvio conserva, nell’ambito del capo colpito, piena autonomia di giudizio nella ricostruzione del fatto e nella valutazione delle prove e può desumere il proprio convincimento anche da elementi prima trascurati, con il solo limite di non fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti già ritenuti illogici o carenti e di uniformarsi all’interpretazione di diritto enunciata dalla Corte di cassazione. L’obbligo di conformarsi alla pronuncia rescindente è assoluto e inderogabile e vincola il giudice di rinvio allo schema, esplicito o implicito, tracciato nella sentenza di annullamento. Nel procedimento de libertate il giudice di rinvio decide con gli stessi poteri del giudice il cui provvedimento è stato annullato, limitatamente ai punti oggetto dell’annullamento o in connessione essenziale con essi. La partecipazione a un’associazione di stampo mafioso non richiede il ricorso a rituali formali, ma presuppone un contributo non occasionale, rilevante per l’esistenza o il rafforzamento del sodalizio, e la consapevolezza di farne parte con volontà di contribuire a mantenerlo in vita.
Il Fatto
Il Tribunale, in funzione di giudice del riesame, aveva confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari con cui, ritenuti sussistenti i gravi indizi di colpevolezza per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. e per i reati di detenzione e porto d’armi e riciclaggio aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen., era stata applicata la custodia cautelare in carcere. L’indagato era ritenuto partecipe di un’articolazione dell’organizzazione operante nella provincia di Brescia, dedita a estorsioni, usura, riciclaggio, corruzione e reati tributari.
Avverso quella ordinanza il difensore ricorreva per cassazione e la Sesta Sezione, con sentenza, annullava con rinvio, richiamando il principio secondo cui la partecipazione mafiosa esige un ruolo dinamico e funzionale alla vita dell’organizzazione, non essendo sufficiente l’acquisizione di un mero status. In sede di rinvio il Tribunale confermava nuovamente la misura. Propone quindi ricorso per cassazione il difensore dell’indagato.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce anzitutto i poteri del giudice di rinvio. La sentenza rescindente aveva censurato la motivazione perché la prova della partecipazione era stata desunta da comportamenti di non univoca lettura, interpretabili come mera disponibilità verso un conoscente per ragioni personali e di datata amicizia, anziché come impegno consapevole a realizzare il programma criminoso mediante una stabile “messa a disposizione”.
Su questo punto la Corte richiama il consolidato indirizzo per cui, in caso di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di rinvio mantiene piena autonomia nella ricostruzione del fatto e nella valutazione delle prove, potendo desumere il proprio convincimento anche da elementi prima trascurati e colmare i vuoti motivazionali, con l’unico divieto di fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti ritenuti illogici o carenti (Sez. II n. 27116 del 22.05.2014). L’obbligo di uniformarsi alla pronuncia di legittimità su ogni questione di diritto è assoluto e inderogabile, e l’organo di legittimità risolve una questione di diritto anche quando giudica sull’adempimento del dovere di motivazione.
Nel merito del primo motivo, la Corte ritiene che il Tribunale abbia osservato il disposto dell’art. 627 cod. proc. pen., dando adeguatamente conto del presupposto di cui all’art. 273 cod. proc. pen. attraverso una serie di elementi analiticamente descritti: la consapevolezza del ruolo apicale del capo del sodalizio e della sua storia criminale, il coinvolgimento nella detenzione di armi presso la sede di una società, la disponibilità per una spedizione punitiva, l’affidamento di un manoscritto contenente la contabilità di prestiti usurari, il trasferimento di denaro all’estero e la partecipazione a riunioni programmatiche.
Tali risultanze sono state ritenute espressive di un apporto stabile e continuativo e di un’ingerenza nelle dinamiche delinquenziali senza soluzioni di continuità, incompatibili con un agire illecito confinato a rapporti personali. La motivazione è quindi immune da vizi di legittimità e il primo motivo è respinto.
Il secondo motivo, relativo all’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., è dichiarato inammissibile per carenza di interesse: l’eventuale eliminazione dell’aggravante non produrrebbe alcun effetto concreto sul dispositivo dell’ordinanza, poiché il reato contestato rientra tra quelli dell’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. e tra quelli dell’art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen., con applicazione della presunzione relativa di adeguatezza della custodia di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.. Il terzo motivo, infine, è respinto perché nessun elemento depone per la risoluzione del rapporto di affiliazione. Il ricorso è dichiarato inammissibile.
Nota della Redazione
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