Omessa impugnazione specifica nel riesame del sequestro preventivo finalizzato alla confisca allargata (Cass. pen. Sez. 3 n. 484 del 08.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso le ordinanze in materia di misure cautelari reali è ammesso per sola violazione di legge, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen. In tale nozione rientrano gli errores in iudicando e in procedendo nonché i vizi della motivazione tanto radicali da renderla del tutto mancante o meramente apparente, perché priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. La censura che non si confronti con la ratio decidendi del provvedimento impugnato è inammissibile per genericità. In materia di sequestro preventivo finalizzato alla confisca allargata o per sproporzione ex art. 240-bis cod. pen., la misura ablativa non si fonda sulla prova della provenienza del bene dal singolo delitto per cui si procede, ma sulla ragionevole presunzione che, in presenza di una sproporzione tra reddito dichiarato e valore dei beni, questi siano stati acquisiti mediante attività criminose ulteriori. Ne consegue che il requisito della pertinenzialità del bene con l’ipotesi di reato contestata non è necessario, rientrando il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 tra i c.d. reati spia dotati di potenzialità lucrogenetica. Il sequestro preventivo impeditivo di cui all’art. 321, comma 1, cod. proc. pen. richiede il concreto pericolo di protrazione o aggravamento delle conseguenze del reato.
Il Fatto
Il Tribunale di Taranto aveva rigettato la richiesta di riesame proposta avverso l’ordinanza del G.I.P. che aveva convalidato il sequestro preventivo d’urgenza e disposto il sequestro preventivo, a fini impeditivi e funzionale alla confisca per sproporzione, della somma di euro 22.600,00 rinvenuta presso l’abitazione dell’indagato. Il sequestro era stato disposto in relazione al reato di cui all’art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990, ravvisandosi il nesso pertinenziale tra il denaro e l’attività di spaccio di sostanze stupefacenti.
Il ricorrente deduceva la violazione di legge per mancanza assoluta o apparenza della motivazione, sostenendo che il denaro fosse stato rinvenuto in un luogo diverso da quello di detenzione dello stupefacente e che il periculum in mora fosse stato considerato in re ipsa, senza una spiegazione del pericolo di dispersione del bene.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente richiamato il costante orientamento secondo cui il ricorso per cassazione contro le ordinanze in materia di misure cautelari reali, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., è ammesso per sola violazione di legge, ricomprendendovi i vizi di motivazione tanto radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come affermato dalle Sezioni Unite n. 25932 del 2008, Ivanov.
Nel caso di specie, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per genericità. Le censure relative al fumus commissi delicti non si confrontavano con l’articolata motivazione dell’ordinanza impugnata, che aveva valorizzato il rinvenimento di stupefacente e denaro in ambienti nella diretta disponibilità dell’indagato, l’ingente quantitativo di hashish, il ruolo di distributore desumibile dalle intercettazioni telefoniche e dalla contabilità manoscritta, nonché l’assenza di elementi sulla lecita provenienza del denaro. In particolare, il ricorrente ometteva di confrontarsi con la ratio decidendi del sequestro finalizzato alla confisca allargata, che prescinde dal rapporto di pertinenza tra il bene e il reato, fondandosi sulla sproporzione tra redditi dichiarati e valore dei beni, come ribadito dalla Corte cost. n. 166 del 2025.
Quanto al periculum in mora, la doglianza faceva esclusivo riferimento alla giurisprudenza sul sequestro di cui all’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., senza considerare che il provvedimento genetico concerneva anche il sequestro impeditivo di cui al comma 1. Il Tribunale del riesame aveva evidenziato il pericolo concreto che la libera disponibilità del denaro agevolasse il reinvestimento nell’acquisto di nuovi quantitativi di sostanze stupefacenti, con una motivazione ampia ed esauriente, tale da escludere l’assenza o l’apparenza che sola integra il vizio di violazione di legge.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà di aumento prevista dall’art. 1, comma 64, legge n. 103/2017.
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Nota della Redazione
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