Divieto di reformatio in peius nel rinvio e obbligo di motivare la (Cass. pen. Sez. VI n. 34011 del 22.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di rinvio il giudice di merito è vincolato al perimetro tracciato dalla sentenza rescindente e non può rideterminare la pena superando i limiti del giudicato o irrogando un trattamento sanzionatorio più severo di quello applicato in primo grado. Gli aumenti di pena per la continuazione devono essere specificamente motivati e assoggettati alle circostanze attenuanti generiche già riconosciute, nonché all’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen. La Corte di cassazione non può porre rimedio a tali errori in sede di legittimità, essendo necessaria una valutazione di merito ai sensi dell’art. 619 cod. proc. pen.
Il Fatto
La ricorrente impugna la sentenza con cui la Corte di appello di Reggio Calabria, in sede di rinvio, ha rideterminato la pena per i reati di rapina e di detenzione in luogo pubblico di arma e munizioni, applicando gli aumenti per la continuazione in misura superiore a quella irrogata in primo grado.
La difesa denuncia l’erronea applicazione della legge penale sotto due profili: la determinazione della pena base, asseritamente fondata su un’unica aggravante, e la mancata riduzione degli aumenti per la continuazione in ragione delle circostanze attenuanti generiche già riconosciute in primo grado.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla sentenza rescindente della Sezione II del 23 dicembre 2025, che aveva annullato la precedente pronuncia di appello per difetto di motivazione sul trattamento sanzionatorio. Il giudice di rinvio era dunque vincolato a quel perimetro: non poteva rideterminare la pena base, né rivedere il giudizio di prevalenza delle attenuanti.
Su questa premessa il ricorso è dichiarato manifestamente infondato nella parte in cui contesta la determinazione della pena base e il giudizio di prevalenza. La sentenza rescindente non aveva, infatti, travolto tali statuizioni, essendo carente solo l’indicazione concreta delle diminuzioni e dell’aumento.
La Corte rileva invece un errore in malam partem. La Corte di appello ha ridotto di un terzo la pena per le attenuanti generiche sul reato principale, ha poi applicato l’attenuante dell’art. 114 cod. pen. e su tale base ha operato gli aumenti per la continuazione e la diminuente del rito.
Tuttavia il giudice di rinvio ha trascurato che in primo grado gli aumenti per la continuazione erano stati già diminuiti per le circostanze attenuanti generiche. Il procedimento seguito ha così condotto a una pena complessivamente superiore a quella di primo grado, in violazione del divieto di reformatio in peius.
La Corte precisa che l’aumento per la continuazione resta carente di motivazione e deve essere specificamente indicato in risposta ai rilievi della sentenza rescindente. Su tali aumenti dovranno applicarsi le riduzioni per le attenuanti generiche e per l’attenuante dell’art. 114 cod. pen.
Tale operazione non può essere compiuta dalla Cassazione, ai sensi dell’art. 619 cod. proc. pen., poiché non sono stati individuati i criteri seguiti per la diminuzione parziale della pena. Conseguono l’annullamento della sentenza impugnata e il rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Reggio Calabria.
Nota della Redazione
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