Custodia dell’arrestato in luogo non idoneo e inefficacia dell’arresto (Cass. pen. Sez. VI n. 34552 del 25.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di convalida dell’arresto, il richiamo operato dall’art. 391, comma 4, cod. proc. pen. alla previsione dell’art. 386, comma 3, cod. proc. pen. si riferisce esclusivamente al rispetto del termine delle ventiquattro ore entro cui la polizia giudiziaria deve porre l’arrestato a disposizione del pubblico ministero, e non anche al luogo materiale in cui nel frattempo lo mantiene in custodia. La legittimità dell’arresto va pertanto valutata sulla sola ricorrenza dei presupposti dell’art. 381, comma 4, cod. proc. pen., mentre l’omessa esplicitazione delle ragioni di scelta del luogo di custodia non è sanzionata da alcuna nullità. I soli requisiti doverosamente richiesti restano quelli indicati dall’art. 386, comma 3, cod. proc. pen.
Il Fatto
Il pubblico ministero presso il Tribunale di Foggia ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui il Tribunale, in composizione monocratica, aveva rigettato la richiesta di convalida dell’arresto in flagranza di un soggetto per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate.
Il giudice della convalida aveva fondato il rigetto sul mancato rispetto dell’art. 558, comma 4-bis, cod. proc. pen., rilevando l’assenza di un provvedimento motivato del pubblico ministero sulle ragioni che escludevano la conduzione dell’arrestato presso un’abitazione anziché nella casa circondariale. Da tale omissione il Tribunale aveva fatto derivare la violazione del termine dell’art. 386, comma 3, cod. proc. pen. e, quindi, l’inefficacia dell’arresto ai sensi dell’art. 391, comma 4, cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione accoglie il ricorso e muove dalla lettura sistematica delle norme dedicate alla convalida. Il Collegio rileva che il Tribunale ha disatteso il costante orientamento della Corte di legittimità, pur richiamato nel provvedimento impugnato.
Il riferimento è a Sez. 6, n. 45711 del 12.10.2016, secondo cui il richiamo dell’art. 391, comma 4, cod. proc. pen. all’art. 386, comma 3, cod. proc. pen. attiene esclusivamente al rispetto del termine delle ventiquattro ore per la messa a disposizione del pubblico ministero, e non al luogo materiale in cui l’arrestato è custodito nel frattempo.
La Corte sottolinea che l’argomento del Tribunale è privo di fondamento normativo. La legittimità dell’arresto si valuta sulla sola ricorrenza dei presupposti dell’art. 381, comma 4, cod. proc. pen., tutti puntualmente indicati nel verbale di arresto e nel provvedimento del pubblico ministero di presentazione dell’imputato per la convalida e per il giudizio direttissimo.
Quanto all’omessa esplicitazione delle ragioni di scelta del luogo di custodia, essa non è sanzionata da alcuna nullità: gli unici requisiti doverosamente richiesti sono quelli dell’art. 386, comma 3, cod. proc. pen. — data, luogo dell’arresto, motivi, eventuale nomina del difensore e menzione della consegna della comunicazione scritta o dell’informazione orale ai sensi del comma 1-bis.
Il ricorso è quindi fondato e il provvedimento impugnato va annullato senza rinvio, in conformità alle conclusioni della requisitoria dell’Avvocata generale.
Nota della Redazione
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