Danno all’immagine per assenteismo fraudolento senza condanna penale definitiva (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 57 del 20.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
La falsa attestazione della presenza in servizio mediante alterazione dei sistemi di rilevamento o altre modalità fraudolente integra una fattispecie di danno erariale dotata di autonomia rispetto alla disciplina generale del danno all’immagine di cui all’art. 17, comma 30-ter, d.l. n. 78/2009. L’art. 55-quinquies, comma 2, d.lgs. n. 165/2001 obbliga il dipendente a risarcire il danno patrimoniale pari al compenso corrisposto per i periodi di mancata prestazione e il danno all’immagine subito dall’amministrazione. La declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 55-quater ad opera della Corte costituzionale n. 61/2020 non travolge la norma sul risarcimento, che resta applicabile a prescindere dall’accertamento con sentenza penale irrevocabile. L’azione per danno all’immagine prescinde quindi da qualsivoglia condizione sostanziale o processuale non prevista dalla norma speciale.
Il Fatto
La Procura regionale ha convenuto in giudizio un dipendente del Comune di Piacenza per sentirlo condannare al pagamento di euro 1.462,90, di cui euro 27,46 a titolo di danno patrimoniale ed euro 1.435,44 per danno all’immagine. La contestazione riguarda la falsa attestazione della presenza in servizio del 17 dicembre 2016: il dipendente, formalmente in orario di lavoro, si sarebbe allontanato dalla sede per lavare l’automobile e recarsi presso l’abitazione della madre, con rientro dopo poco più di un’ora.
Il Comune aveva già irrogato la sospensione dal servizio di mesi tre. Nel giudizio penale, definito con sentenza n. 1224/2023 di proscioglimento dall’art. 640 cod. pen. perché il fatto non sussiste, il Comune si era costituito parte civile, poi rinunciandovi a seguito di un accordo transattivo. Prima dell’udienza il convenuto ha integralmente versato la somma richiesta per entrambe le voci di danno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara preliminarmente la contumacia del convenuto, per la regolarità della notificazione dell’atto introduttivo e la mancata costituzione. Passa poi all’esame della fattispecie sostanziale, rilevando che la falsa attestazione della presenza in servizio realizza una condotta tipicamente produttiva di danno erariale.
Il punto centrale è l’autonomia dell’art. 55-quinquies d.lgs. n. 165/2001 rispetto all’art. 17, comma 30-ter, d.l. n. 78/2009. La Sezione richiama la Sez. II app. n. 146 dell’8 giugno 2020 e osserva che la Corte costituzionale n. 61/2020 ha caducato l’art. 55-quater, lasciando intatta la disposizione sul risarcimento del danno all’immagine. Quest’ultima, quale norma speciale, sopravvive alla pronuncia di illegittimità.
Ne consegue che la risarcibilità del danno all’immagine in ipotesi di assenteismo fraudolento opera indipendentemente da condizioni sostanziali o processuali non previste dalla norma. In particolare non è richiesta la sentenza penale definitiva di condanna: la fattispecie speciale non contempla il requisito della pregiudizialità penale. Nel percorso argomentativo il Collegio richiama anche la Sez. giur. Toscana n. 267 del 4 settembre 2020, secondo cui non vi è stata abrogazione radicale della fattispecie, ma solo la sua riduzione ai confini originari.
La Sezione ribadisce poi che l’art. 55-quinquies, comma 1 contempla la falsa attestazione realizzata con alterazione dei sistemi di rilevamento o con altre modalità fraudolente, anche avvalendosi di terzi, purché idonee a trarre in inganno l’amministrazione sul rispetto dell’orario. Su questa premessa il Collegio, aderendo alla richiesta del Pubblico ministero, dichiara la cessazione della materia del contendere, essendo stata integralmente versata la somma richiesta in citazione, come comunicato dall’Avvocatura comunale. Le spese sono compensate per la scarsa offensività della condotta.
Nota della Redazione
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