DACUR, difetto di istruttoria se manca la prova della partecipazione agli scontri (TAR Toscana n. 1381 del 14.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’adozione dei provvedimenti restrittivi in materia di ordine pubblico, e in particolare del DACUR previsto dall’art. 13-bis D.L. n. 14/2017, non è richiesta la dimostrazione della responsabilità del singolo oltre ogni ragionevole dubbio, ma è comunque necessario un accertamento su elementi di fatto secondo un ragionamento causale di tipo probabilistico. La misura può essere applicata anche per una somma di responsabilità omogenee, purché queste siano supportate da elementi diretti o presuntivi idonei ad affermare un’inequivoca e consapevole partecipazione del singolo alla condotta del gruppo. La sola presenza del veicolo nella disponibilità del ricorrente nei pressi del luogo degli scontri non integra tale prova quando la Polizia Giudiziaria non ne abbia accertato la presenza personale e non risulti alcun contributo alla condotta violenta.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Questore di Firenze, in applicazione dell’art. 13-bis D.L. n. 14/2017, gli ha vietato di accedere e stazionare per dodici mesi nei pressi di due pubblici esercizi del Comune di Scarperia e San Piero e nelle loro immediate adiacenze. Il provvedimento si fonda su presunti episodi di violenza verificatisi in occasione di un incontro di calcio di seconda categoria, durante i quali un gruppo di tifosi, a volto travisato, avrebbe aggredito i sostenitori della squadra avversaria con fumogeni, spranghe e bastoni.

Il ricorrente ha dedotto la violazione dei presupposti normativi, l’illegittimità costituzionale della disposizione per il rilievo attribuito alla sola denuncia, la violazione del principio di proporzionalità e il difetto di comunicazione dell’avvio del procedimento. Il Ministero dell’Interno si è costituito depositando una relazione e la documentazione relativa alla vicenda. In sede cautelare il Tribunale ha accolto l’istanza con ordinanza n. 29/2025.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il ricorso ritenendo fondata la prima censura, incentrata sul difetto di istruttoria. La questione giuridica centrale attiene ai presupposti probatori richiesti per l’adozione del c.d. daspo urbano, quando l’Amministrazione fondi la misura sulla partecipazione del singolo a una condotta collettiva.

Il Tribunale esamina la motivazione del provvedimento, che ascrive al ricorrente la partecipazione all’azione del gruppo di tifosi, la partenza degli aggressori dal pubblico esercizio con bastoni e volto travisato e l’identificazione del medesimo, da parte della Polizia Giudiziaria, come componente del gruppo. Il Collegio confronta tali asserzioni con la documentazione in atti e con la comunicazione della notizia di reato ex art. 347 c.p.p.

Da tale documentazione non emerge alcuna identificazione personale del ricorrente al momento degli episodi. L’unico elemento valorizzato è la presenza, nel parcheggio, dell’autovettura di proprietà della madre. L’annotazione di P.G. si limita a registrare che il veicolo sarebbe partito cinque minuti prima degli episodi, ma in direzione diversa da quella dei fatti contestati.

Il Collegio ritiene che dalla presenza dell’autovettura possa desumersi soltanto che il ricorrente abbia assistito all’incontro di calcio, circostanza confermata dalla sua identificazione in tribuna. Nemmeno la costituzione dell’Amministrazione ha prodotto elementi ulteriori idonei a dimostrare una partecipazione o anche solo la presenza sul luogo degli scontri. L’Amministrazione si è limitata a descrivere le modalità degli episodi per concludere apoditticamente circa una pericolosità sociale attuale e concreta.

Richiamando l’orientamento secondo cui le responsabilità omogenee devono essere supportate da elementi diretti o presuntivi di inequivoca e consapevole partecipazione — Cons. St., sez. III, n. 5027 del 2015, n. 60875 del 2014, n. 4716 del 2018, T.A.R. Toscana n. 1628/2021 — il Tribunale conclude per il difetto di istruttoria, annulla i provvedimenti impugnati e condanna l’Amministrazione alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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