Riparazione per ingiusta detenzione: colpa grave e nesso con il reato contestato (Cass. pen. n. 32287/2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di riparazione per ingiusta detenzione, la colpa che vale a escludere l’indennizzo è rappresentata dalla violazione di regole, da una condotta macroscopicamente negligente o imprudente dalla quale può insorgere, grazie all’efficienza sinergica di un errore dell’autorità giudiziaria, una misura restrittiva della libertà personale. Il concetto di colpa che assume rilievo quale condizione ostativa al riconoscimento dell’indennizzo non si identifica con la colpa penale, venendo in rilievo la sola componente oggettiva della stessa, nel senso di condotta che, secondo il parametro dell’id quod plerumque accidit, possa aver creato una situazione di prevedibile e doveroso intervento dell’autorità giudiziaria. Il giudice della riparazione, ove la misura sia stata applicata per un reato abituale dal quale l’istante sia stato assolto per difetto di abitualità, deve spiegare in quale modo le condotte accertate fossero idonee a determinare prevedibilmente l’adozione della misura per la fattispecie ipotizzata, e non limitarsi a constatare la condanna per un reato diverso.

Il Fatto

La Corte di appello di Napoli ha rigettato la domanda di riparazione per l’ingiusta detenzione sofferta dall’istante in regime di arresti domiciliari per mesi due e giorni venti, avendo dichiarato inammissibile l’istanza con riguardo al periodo attribuito ex art. 657 cod. proc. pen. in espiazione della pena di cui alla sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Napoli. La misura cautelare applicativa della custodia in carcere per il reato di cui all’art. 572 cod. pen., eseguita il 28.06.2021, era stata sostituita con gli arresti domiciliari dal Tribunale del riesame. A tale misura l’istante è rimasto sottoposto sino al 18.05.2022, data in cui il Tribunale di Napoli lo ha assolto dal reato di maltrattamenti, reputando mancante il requisito dell’abitualità delle condotte, condannandolo invece per il reato di lesioni.

Il Giudice della riparazione, dopo aver escluso l’ipotesi di ingiustizia formale di cui all’art. 314, comma 2, cod. proc. pen., ha ritenuto che la condotta dell’istante fosse caratterizzata da colpa grave, tale da aver concorso a determinare l’applicazione della misura. Ha ricordato l’aggressione subita dalla moglie, che aveva dato origine alla denuncia querela del 27.06.2021, nonché due pregresse denunce per fatti analoghi, e ha evidenziato che l’istante era stato dichiarato colpevole del reato di lesioni. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore, deducendo l’erronea applicazione dell’art. 314 cod. proc. pen., la mancanza di motivazione sulla colpa grave e la contraddittorietà in relazione all’assoluzione dal reato di maltrattamenti. L’Avvocatura generale dello Stato ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile o rigettato.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto il ricorso meritevole di accoglimento. Ha richiamato il principio secondo cui, in materia di riparazione per ingiusta detenzione, la colpa che vale a escludere l’indennizzo è rappresentata dalla violazione di regole, da una condotta macroscopicamente negligente o imprudente dalla quale può insorgere, grazie all’efficienza sinergica di un errore dell’autorità giudiziaria, una misura restrittiva della libertà personale. Ha precisato che il concetto di colpa non si identifica con la colpa penale, venendo in rilievo la sola componente oggettiva, nel senso di condotta che, secondo il parametro dell’id quod plerumque accidit, possa aver creato una situazione di prevedibile e doveroso intervento dell’autorità giudiziaria.

La Corte ha rilevato che la misura cautelare era stata applicata unicamente in relazione al reato di maltrattamenti, dal quale l’istante è stato assolto, mentre è stato condannato per il reato di lesioni. L’assoluzione dal reato di cui all’art. 572 cod. pen. era dovuta alla mancanza del requisito dell’abitualità richiesto per la configurazione di tale fattispecie, costituita da una condotta reiterata che si estrinseca mediante una pluralità di atti, i quali in sé possono anche non costituire reato, produttivi di sofferenze fisiche o morali, realizzati in momenti successivi e collegati da un nesso di abitualità. Il ricorrente si è doluto che la Corte territoriale non abbia stabilito la relazione causale, rilevante ai fini del giudizio di riparazione, tra la sua condotta, ritenuta di lesioni, e la detenzione sofferta.

La Corte ha ritenuto il rilievo fondato. Il Giudice della riparazione ha focalizzato la propria attenzione unicamente sull’episodio di lesioni oggetto della denuncia querela, senza prendere in considerazione, come avrebbe dovuto, le condotte del ricorrente che possano aver ingenerato nell’autorità giudiziaria l’erroneo convincimento della ricorrenza dell’ipotesi delittuosa per la quale è stata emessa la misura. Ne deriva che l’apparato argomentativo che sorregge il rigetto è monco e riduttivo, avendo il Giudice della riparazione trascurato ogni elemento che potesse rivelare la necessità dell’intervento dell’autorità giudiziaria in relazione alla fattispecie ipotizzata. La Corte territoriale avrebbe dovuto spiegare in quale modo le lesioni, così come configurate dal giudice dell’assoluzione, ancorché non abituali, fossero idonee a determinare prevedibilmente l’adozione della misura cautelare, e non limitarsi ad affermare che l’istante era stato condannato per il reato di lesioni; avrebbe dovuto illustrare le ragioni per le quali la commissione di un reato che, di per sé, non comporta l’applicazione di misure detentive, rendeva prevedibile in questo caso tale tipo di misura. Ha quindi annullato l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli, cui ha demandato anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

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Nota della Redazione

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