Contributi agli affidatari tra discrezionalità del Comune e vincoli di bilancio (TAR Lombardia n. 198 del 11.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’erogazione del contributo economico in favore della famiglia affidataria di minori costituisce atto altamente discrezionale nell’an e nel quantum, non assistito da alcuna posizione di diritto soggettivo in capo agli affidatari. Le norme statali e regionali di settore, nel prevedere il sostegno svincolato dal reddito dei beneficiari, operano nei limiti delle disponibilità finanziarie dei bilanci degli enti locali e non impongono l’erogazione. Il Comune può quindi legittimamente riservare il contributo agli affidi etero familiari ed escluderlo per gli affidamenti a parenti entro il quarto grado, salvo il caso di incapienza economica di questi ultimi, senza incorrere in violazione di legge, irragionevolezza o discriminazione.
Il Fatto
I ricorrenti, nella qualità di nonni materni e affidatari di due minori per decreto del Tribunale per i Minorenni, chiedevano al Comune l’erogazione del contributo economico previsto dall’art. 80 della legge n. 184/1983. L’amministrazione respingeva l’istanza applicando il proprio regolamento comunale e la delibera di giunta che quantifica i contributi: nessun importo per gli affidamenti a parenti entro il quarto grado, salvo che i parenti non siano in grado di provvedere alle necessità economiche del minore.
I ricorrenti impugnavano il diniego e gli atti presupposti davanti al TAR Lombardia, deducendo un unico motivo di violazione di legge ed eccesso di potere: la norma regolamentare, differenziando il trattamento economico tra affidi etero familiari e intra familiari, sarebbe stata irragionevole e discriminatoria, in contrasto con la normativa statale e con le linee guida regionali e ministeriali.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 5, comma 4, della legge n. 184/1983, che prevede l’intervento degli enti locali “nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci”, e dall’art. 80, comma 4, che demanda alle regioni la determinazione delle condizioni e modalità di sostegno. Da tali norme il TAR ricava che il contributo è svincolato dal reddito dei beneficiari, ma che le stesse disposizioni non istituiscono alcun obbligo di erogazione in capo alle amministrazioni e non attribuiscono agli affidatari un diritto soggettivo.
La conclusione è confermata dalle Linee di indirizzo per l’affidamento familiare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 25 ottobre 2012, che alla Raccomandazione 222.1 prevedono l’erogazione ai parenti affidatari in termini di mera “possibilità”, lasciando integra la discrezionalità delle amministrazioni. Analogamente, la D.G.R. n. IX/1772 del 24 maggio 2011 della Regione Lombardia, nel commisurare l’importo all’entità dell’impegno richiesto, rimette la determinazione concreta alle “decisioni delle singole Amministrazioni”.
Il Tribunale richiama quindi l’orientamento secondo cui l’erogazione dei contributi alla famiglia affidataria è atto altamente discrezionale nell’an e nel quantum (TAR Milano, sez. IV, 25 marzo 2010, n. 732), con esclusione di una posizione di diritto soggettivo azionabile.
Nel merito, la diversità di trattamento non è irragionevole né discriminatoria: il Comune ha attribuito all’impegno sociale correlato all’affido etero familiare un maggior grado di apprezzabilità rispetto a quello riferibile ai parenti entro il quarto grado, già naturalmente disposti a prendersi cura del minore per legami affettivi o per gli obblighi degli artt. 316-bis e 433 cod. civ.. La scelta di concentrare le limitate risorse su una categoria ritenuta più meritevole, anziché frazionarle tra tutte con importi inconsistenti, costituisce legittima esplicazione della discrezionalità dell’ente locale. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione integrale delle spese in ragione della novità delle questioni.
Nota della Redazione
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