Il furto in autogrill non giustifica il DASPO senza violenza o intimidazione (TAR Trentino-Alto Adige n. 248 del 30.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il DASPO di cui all’art. 6 della legge n. 401/1989 può essere adottato, fuori dalle ipotesi tassative della lett. c), solo nei confronti di chi tenga condotte di violenza su persone o cose, ovvero di minaccia o intimidazione, idonee a porre in pericolo la sicurezza pubblica o a turbare l’ordine pubblico. L’elencazione dei reati presupposto è tassativa e non ammette interpretazione analogica, stante la natura sanzionatoria della misura. Il mero furto aggravato dalla sola circostanza della minorata difesa del luogo non integra alcuno dei presupposti normativi. Il provvedimento che si fondi su tale condotta è pertanto illegittimo e va annullato, restando superflua la verifica del nesso con la manifestazione sportiva.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava il provvedimento con cui il Questore di Bolzano gli aveva inibito, per un periodo di tempo, l’accesso ai luoghi ospitanti competizioni di hockey su ghiaccio e alle manifestazioni organizzate dalle federazioni sportive facenti capo al CONI, nonché l’accesso ai luoghi di sosta, transito e trasporto dei tifosi. Il provvedimento traeva origine dal deferimento del ricorrente all’autorità giudiziaria per il reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 5), cod. pen., per essersi impossessato di beni esposti sugli scaffali del punto ristoro di un’area di servizio, al rientro da una trasferta sportiva, insieme a un gruppo di ultras.

Il ricorrente contestava, tra l’altro, la non riconducibilità della condotta alle fattispecie tipizzate dall’art. 6 della legge n. 401/1989, il difetto di pericolosità per l’ordine pubblico, l’estraneità dei fatti al contesto sportivo e l’eccessiva durata della misura. L’Amministrazione resistente chiedeva la reiezione del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il perimetro applicativo dell’art. 6 della legge n. 401/1989, distinguendo le quattro ipotesi contemplate: i fatti di violenza su persone o cose posti in essere in occasione o a causa di manifestazioni sportive (lett. a); le condotte finalizzate alla partecipazione attiva a episodi di violenza, minaccia o intimidazione (lett. b); i reati specificamente elencati (lett. c); i soggetti indiziati per reati con finalità di terrorismo (lett. d). Solo per le ultime due ipotesi la misura prescinde dal collegamento con la manifestazione sportiva.

Nel caso concreto il reato contestato non rientra nell’elencazione tassativa della lett. c). Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa consolidata secondo cui l’elenco dei comportamenti dell’art. 6 della legge n. 401/1989 va considerato tassativo (Cons. Stato, sez. VI, n. 2847 del 2009; TAR Lombardia, Brescia, sez. I, n. 354 del 2017).

Neppure ricorrono le ipotesi delle lett. a) e b), incentrate sul compimento di condotte violente ovvero finalizzate alla partecipazione attiva a episodi di violenza, minaccia o intimidazione. Dalla documentazione in atti emerge che all’interno dell’autogrill era presente un solo dipendente, il quale ha escluso atteggiamenti aggressivi nei suoi confronti e non si è nemmeno accorto degli ammanchi. Al ricorrente non è contestata la circostanza aggravante dell’art. 625, n. 2), cod. pen., ma solo quella del fatto commesso da tre o più persone: difetta dunque qualsiasi carattere violento della condotta.

Il Collegio richiama il principio della ragione più liquida, corollario dell’economia processuale (Cons. Stato, Ad. pl., n. 5 del 2015; Cass., Sez. un., n. 26242 del 2014), per derogare all’ordine logico di esame delle censure. L’insussistenza dei presupposti normativi inficia la legittimità della misura, che va annullata, risultando superflua ogni indagine sul nesso tra le condotte e la manifestazione sportiva. Restano assorbiti il quarto e il quinto motivo, relativi alla genericità delle prescrizioni e all’eccessiva durata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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