Cancellazione dall’albo dei consulenti finanziari e prova dell’estraneità alla crisi d’impresa (Cons. Stato n. 4503 del 04.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La cancellazione dall’albo unico dei consulenti finanziari per aver svolto funzioni di amministrazione in impresa fallita nei due esercizi precedenti si fonda su un presupposto di carattere oggettivo, non su un accertamento di responsabilità soggettiva del consulente. La clausola di salvezza che ammette la prova dell’estraneità ai fatti che hanno determinato la crisi va letta secondo coordinate omogenee: l’interessato deve dimostrare l’assenza di ogni contributo causale, anche nella gestione degli effetti dei fattori esogeni. Non è tuttavia sufficiente richiamare i doveri generali dell’amministratore: occorre indicare le misure concretamente esigibili e la loro idoneità a evitare il dissesto. Diversamente, la clausola si svuota e si configura una responsabilità da posizione.

Il Fatto

L’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari cancellava un iscritto dalla sezione dei consulenti abilitati all’offerta fuori sede. Il provvedimento si fondava sull’accertamento della situazione impeditiva prevista dall’art. 2, comma 1, lett. a), d.m. n. 472/1998: l’interessato aveva svolto funzioni di amministrazione in una società immobiliare fallita nei due esercizi precedenti il fallimento.

L’Organismo riteneva irrilevanti le osservazioni difensive, non idonee a dimostrare l’estraneità alla crisi. Il TAR Lazio, Sez. II, annullava la delibera, valorizzando le risultanze della curatela e la riconducibilità del dissesto a cause esterne. L’Organismo proponeva appello, censurando lo sconfinamento del giudice nel merito del discrezionale apprezzamento amministrativo e sostenendo la necessità di una verifica oggettiva, ictu oculi, dell’estraneità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal dato testuale dell’art. 2 d.m. n. 472/1998. La fattispecie principale ancora la cancellazione al mero riscontro della contestualità tra funzioni amministrative e periodo biennale precedente la dichiarazione di fallimento. A fronte di questo presupposto oggettivo, la clausola di salvezza consente all’interessato di provare la propria estraneità, onerando l’Organismo di valutare l’idoneità degli elementi comunicati.

Il modello procedimentale che ne deriva è chiaro: l’istruttoria e la discrezionalità amministrativa hanno carattere eventuale, subordinate all’esercizio del diritto di difesa. In mancanza, la cancellazione consegue come effetto automatico e vincolato.

Il Collegio condivide l’impostazione dell’Organismo sul carattere oggettivo dell’accertamento: nessuna valutazione di responsabilità soggettiva del consulente è richiesta. La nozione di estraneità evoca l’assoluta mancanza di partecipazione materiale agli accadimenti. La ratio è la salvaguardia della fiducia del mercato finanziario: la cancellazione non è misura sanzionatoria, ma strumento di tutela dall’operatore non affidabile. Il comma 6 indica elementi esemplificativi, dalla cui assenza non discende automaticamente l’esonero.

L’Organismo si discosta, invece, sul modo di assolvere l’onere probatorio. Il Collegio ne rileva l’ambivalenza: rivendica criteri oggettivi, ma addebita all’appellato la violazione dei doveri di diligenza ex artt. 2086 e 2380-bis c.c. I “fatti” cui si riferisce l’estraneità non si esauriscono nei fattori esogeni, ma comprendono le modalità con cui gli effetti sono stati gestiti.

Applicando la norma, i fattori esterni risultano accertati: difficoltà di collocazione degli immobili, oneri condominiali, esposizione finanziaria, contenzioso. A fronte di ciò, nessuna concreta indicazione è fornita dall’Organismo sulle misure adottabili. Il richiamo dei doveri codicistici resta mera affermazione di principio. Richiedere una prova ulteriore configurerebbe una probatio diabolica e una responsabilità da posizione. L’appello è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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