Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse per fatti sopravvenuti (TAR Abruzzo n. 589 del 31.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
È improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso giurisdizionale amministrativo quando, nel corso del giudizio, sopravvengano fatti che abbiano determinato il venir meno dell’interesse alla decisione, rendendo la pronuncia sul merito non più idonea a soddisfare la pretesa azionata. La declaratoria di improcedibilità consegue alla verifica, da parte del giudice, che la parte ricorrente abbia dichiarato di non avere più interesse alla definizione del giudizio. L’esito in rito del processo, per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, giustifica la compensazione delle spese processuali tra le parti.
Il Fatto
La società ricorrente, erogatore privato accreditato con la Regione Abruzzo per prestazioni sanitarie ex art. 26, impugnava la deliberazione di Giunta Regionale n. 374 dell’11 luglio 2022. Con tale provvedimento la Regione, nel fissare i tetti di spesa per il triennio 2022-2024, aveva ridistribuito il budget programmato per il Centro di riabilitazione Medisalus tra altre due strutture riabilitative, ritenute serventi il medesimo bacino territoriale di utenza e accreditate per le medesime tipologie di prestazioni. La ricorrente aveva inoltre impugnato la successiva nota del 30 agosto 2022, con cui era stata rigettata l’istanza di revoca o annullamento proposta, chiedendo l’accertamento dell’obbligo della Regione di attribuirle, integralmente o pro-quota, il tetto di spesa programmato per il centro di riabilitazione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha rilevato che la società ricorrente, con memoria depositata il 13 maggio 2026, aveva dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso, avendo fatto presente che nel corso del giudizio erano sopravvenuti fatti che avevano determinato il venir meno dell’interesse alla definizione del processo. Tale dichiarazione, espressa in modo univoco, integra il presupposto per la declaratoria di estinzione del giudizio per sopravvenuto difetto di interesse.
Il Collegio ha quindi ritenuto di dover dichiarare il ricorso improcedibile, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che disciplina il caso in cui, nel corso del giudizio, sopravvenga il difetto di interesse delle parti alla decisione. La valutazione del giudice si è limitata alla verifica della sussistenza delle condizioni processuali per la declaratoria, senza alcun esame nel merito delle censure proposte avverso i provvedimenti regionali in materia di ripartizione dei tetti di spesa per le strutture sanitarie accreditate.
In ragione della natura processuale dell’esito, il Tribunale ha disposto la compensazione delle spese di lite, ritenendo equo che ciascuna parte sopportasse le proprie spese processuali, come previsto dall’art. 85, comma 9, cod. proc. amm. La decisione non ha pertanto inciso sul merito della controversia, limitandosi a rilevare la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio.
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Nota della Redazione
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