Riscatto del PIP: competenza dell’Arbitro assicurativo limitata ai soli profili assicurativi (Arbitro Assicurativo n. 1026 del 30.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’Arbitro Assicurativo è competente a conoscere le controversie derivanti da un contratto di assicurazione aventi ad oggetto l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà inerenti alle prestazioni e ai servizi assicurativi. Il Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo costituisce una forma pensionistica complementare attuata mediante contratti di assicurazione sulla vita e presenta natura mista, previdenziale e assicurativa. Ai fini della competenza è dirimente che la pretesa azionata investa i profili assicurativi del Piano. La domanda di riscatto totale della posizione individuale ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.lgs. n. 252/2005 presuppone l’esame della disciplina delle forme pensionistiche complementari e resta pertanto sottratta alla cognizione dell’Arbitro, restando assorbita ogni ulteriore domanda ed eccezione.
Il Fatto
Il ricorrente, aderente a un Piano Individuale Pensionistico, aveva presentato domanda di riscatto totale della posizione individuale maturata, allegando documentazione sanitaria attestante un’invalidità civile permanente al 100% con riconoscimento di handicap grave ex art. 3, comma 3, legge n. 104/1992. L’impresa aveva respinto la richiesta, ritenendo l’invalidità non rilevante perché preesistente all’adesione al Piano e richiamando un orientamento COVIP del febbraio 2012, secondo cui le ipotesi di riscatto presupporrebbero la sopravvenienza degli eventi rispetto all’iscrizione.
Respinto il reclamo, il ricorrente adiva l’Arbitro Assicurativo chiedendo accertarsi l’illegittimità del diniego e il proprio diritto al riscatto totale. L’impresa eccepiva in via preliminare l’incompetenza per materia dell’Arbitro, assumendo che la controversia attenesse alla previdenza complementare e alla vigilanza COVIP, e l’inammissibilità del ricorso per mancato deposito delle condizioni contrattuali. Nel merito ribadiva la necessità della sopravvenienza dell’invalidità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di incompetenza, qualificandola come questione di rilievo preliminare. L’impresa richiama l’art. 4, comma 2, lett. c), Regolamento ISVAP n. 24/2008, che esclude dalla competenza IVASS i reclami concernenti l’osservanza della normativa sulle forme pensionistiche complementari, e ne deduce l’inammissibilità del ricorso, essendo il reclamo condizione di procedibilità. Il ricorrente replica che il rapporto consiste in un contratto di assicurazione sulla vita e che non risulta operativo un organismo ADR presso la COVIP.
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo. L’art. 3, comma 1, del Decreto istitutivo dell’Arbitro rimette alla sua cognizione le controversie derivanti da un contratto di assicurazione aventi ad oggetto l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà inerenti alle prestazioni e ai servizi assicurativi. Il d.lgs. n. 252/2005 ha riorganizzato la materia dei fondi pensione distinguendo fondi preesistenti, negoziali, aperti e PEPP. I PIP costituiscono forme pensionistiche complementari su base individuale, istituite da imprese di assicurazione mediante contratti di assicurazione sulla vita; i PIP “nuovi”, tra cui quello in esame, sono integrati nel sistema della previdenza complementare pur presentando natura mista.
La distinzione decisiva è netta. I fondi pensione, negoziali o aperti, non integrano contratti di assicurazione ai sensi dell’art. 1882 cod. civ., costituendo patrimoni destinati a prestazioni previdenziali e sottoposti alla vigilanza COVIP: essi restano estranei alla competenza dell’Arbitro. I PIP, invece, sono attuati mediante contratti di assicurazione sulla vita, come conferma l’art. 13, comma 1, d.lgs. n. 252/2005. Ai fini della competenza è dunque dirimente che la pretesa azionata coinvolga o meno i profili assicurativi implicati dal Piano.
Il Collegio richiama il principio di simmetria tra poteri di vigilanza delle Autorità e competenza degli organismi ADR introdotti per il singolo comparto regolamentato, evocando il Protocollo d’intesa Banca d’Italia–CONSOB del 2 aprile 2025 e il ruolo dell’ABF rispetto alla Banca d’Italia e dell’ACF rispetto alla Consob. Analogo ragionamento vale per l’Arbitro Assicurativo rispetto all’IVASS e per l’Arbitro Previdenziale rispetto alla COVIP.
Nel caso concreto, la domanda concerne il riconoscimento del diritto al riscatto totale ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.lgs. n. 252/2005 e impone l’esame della portata della disposizione, dei presupposti e della correttezza del diniego alla luce della disciplina della forma pensionistica. Come già affermato nella Decisione AAS n. 442/2026, l’ambito oggettivo della competenza include la nozione di prodotto assicurativo ex art. 1, comma 1, lett. ss), CAP, ma nel caso di specie nessun profilo assicurativo risulta dedotto a base della domanda. Il Collegio dichiara pertanto l’incompetenza per materia, restando assorbita ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa.
Nota della Redazione
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