Danno da ritardo della Camera di Commercio e prova della colpa (TAR Puglia n. 492 del 09.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il danno da ritardo risarcibile non costituisce effetto automatico del superamento del termine di conclusione del procedimento. Ai sensi dell’art. 2-bis, comma 1, legge n. 241/1990 e dell’art. 2043 cod. civ., la responsabilità dell’amministrazione richiede la verifica dei presupposti soggettivi (dolo o colpa) e oggettivi (ingiustizia del danno, nesso causale, prova del pregiudizio e spettanza del bene della vita). La colpa dell’apparato va accertata con indagine penetrante: opera l’errore scusabile quando il quadro normativo è incerto o il canone di condotta è ambiguo, salvo che il potere sia esercitato in palese spregio delle regole di imparzialità, correttezza e buona fede. La perdita di chance è risarcibile solo se il ricorrente dimostra la ragionevole probabilità, e non la mera possibilità, di conseguire l’utilità sperata.

Il Fatto

La società ricorrente produce ghiaccio commestibile confezionato dal mese di agosto 2015. In sede di comunicazione di variazione dell’attività, la Camera di Commercio le attribuisce il codice ATECO 35.30.00, ritenuto dalla società errato rispetto al codice 10.52.00, che assume corretto per accedere ai finanziamenti regionali a fondo perduto.

Dopo la rettifica della descrizione dell’attività, la società chiede la variazione del codice. La Camera di Commercio la riconosce solo con nota dell’ottobre 2017. La società agisce in giudizio civile per il risarcimento; il Tribunale di Lecce declina la giurisdizione in favore del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. a), cod. proc. amm. La causa viene riassunta davanti al TAR, che respinge il ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalle coordinate ermeneutiche consolidate. Il danno da ritardo non è presunto juris et de jure: occorre verificare i presupposti dell’art. 2043 cod. civ., richiamando T.A.R. Campania, Napoli, n. 4321 del 2023 e Cons. Stato, Sez. V, n. 4453 del 2023. Il superamento del termine, da solo, non fonda la responsabilità: serve valutare se l’apparato abbia travalicato i canoni di correttezza e buona amministrazione.

La colpa dell’amministrazione, osserva il TAR, può essere affermata solo se la regola di azione violata è chiara e cogente. Se il canone è ambiguo o attribuisce ampia discrezionalità, la colpa sussiste solo in caso di palese spregio delle regole di imparzialità, correttezza e proporzionalità; ogni altra violazione resta assorbita nell’errore scusabile, come chiarito da Cons. Stato, Sez. II, n. 9175 del 2022 e Cons. Stato, Sez. IV, n. 6958 del 2023.

Applicando tali principi, il Collegio esclude l’elemento soggettivo. Il ritardo deriva, in parte, dal comportamento non lineare della società, che ha chiesto la variazione del codice a distanza di tempo dalla comunicazione iniziale, e, in parte, dall’obiettiva incertezza della nomenclatura ATECO. La Camera, interpellato InfoCamere, si è attivata sollecitamente e ha raggiunto con la società un’intesa per un diverso codice, il 10.89.09, prima dell’istanza formale del settembre 2017.

Il TAR respinge anche la domanda sotto il profilo del nesso causale. La società ha effettuato gli investimenti senza attendere l’esito delle interlocuzioni in corso, in contrasto con la buona fede e con l’art. 16 del Regolamento regionale n. 17/2014, che subordina l’avvio dei lavori alla presentazione della domanda di aiuto. La concessione del contributo non era automatica, ma subordinata a una valutazione economico-finanziaria discrezionale. La società non ha mai presentato domanda e non ha provato la ragionevole probabilità di ottenere il finanziamento, secondo i criteri di Cons. Stato, Sez. V, n. 5554 del 2022 e T.A.R. Lazio, Roma, n. 7427 del 2023. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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