Accessi privati e discrezionalità tecnica dell’ente gestore della strada (TAR Puglia n. 518 del 03.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’autorizzazione all’apertura o alla regolarizzazione di accessi privati su strade extraurbane secondarie è subordinata alla preventiva autorizzazione dell’ente proprietario, che valuta in via tecnico-discrezionale la compatibilità dell’opera con le esigenze di sicurezza e fluidità della circolazione. Il combinato disposto dell’art. 22, comma 9, cod. strada e dell’art. 45 del d.P.R. n. 495/1992 consente al privato di superare l’interclusione del fondo, ma pone il bene della sicurezza pubblica in posizione prevalente rispetto all’interesse privato. Il sindacato di legittimità del giudice amministrativo resta circoscritto al palese travisamento del fatto e alle macroscopiche irrazionalità o incongruenze, non sindacando il merito delle scelte tecniche. Le sopravvenienze di fatto e di diritto verificatesi nel corso del giudizio sono irrilevanti sulla legittimità del provvedimento impugnato, in applicazione del principio del tempus regit actum.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un’abitazione situata lungo la S.S. 275 Maglie-Leuca, ha presentato istanza di autorizzazione per l’accesso privato al proprio fondo, ai sensi dell’art. 45 del regolamento di attuazione del Codice della Strada. L’A.N.A.S. S.p.A. ha dapprima emanato un preavviso di diniego, poi ha rigettato l’istanza con provvedimento del 3 dicembre 2020, rilevando che dall’utilizzo dell’accesso poteva derivare pregiudizio alla sicurezza e alla fluidità della circolazione.

Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR Puglia, sede di Lecce, deducendo violazione della normativa sugli accessi, eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, sproporzione e disparità di trattamento. La Sezione, dopo aver disposto un’istruttoria con ordinanza n. 127/2021 e aver rigettato l’istanza cautelare con ordinanza n. 241/2021, ha trattenuto la causa per la decisione di merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio conferma integralmente, in sede di merito, le valutazioni già espresse nell’ordinanza cautelare n. 241/2021, rilevando l’insussistenza del fumus boni iuris. Il primo motivo è dichiarato privo di fondamento: il legislatore, attraverso l’art. 22 cod. strada e l’art. 45 del d.P.R. n. 495/1992, consente al privato di superare l’interclusione, ma soltanto a condizione che siano garantite le minime condizioni di sicurezza. Spetta quindi all’ente gestore valutare discrezionalmente le caratteristiche tecniche del contesto e la compatibilità dell’opera con l’interesse pubblico alla sicurezza stradale.

Il diniego impugnato si fonda su valutazioni di natura tecnico-discrezionale, rispetto alle quali il sindacato di legittimità è circoscritto al palese travisamento del dato fattuale e alle macroscopiche irrazionalità. L’istruttoria ha confermato che il fondo non è intercluso, essendo raggiungibile attraverso un altro accesso posto sulla viabilità comunale per Salignano, che interseca la statale a soli 110 metri, distanza inferiore ai 300 metri prescritti per le strade extraurbane secondarie. La relazione tecnica ha inoltre evidenziato la presenza di siepi ad alto fusto e di un muro a secco che limitano la visibilità nelle manovre di immissione e uscita.

La censura sulla proporzionalità è respinta: nel bilanciamento degli interessi, il bene della sicurezza pubblica prevale sull’interesse privato, e il sindacato giudiziale non può sostituirsi alle scelte tecniche dell’amministrazione. Il difetto di motivazione e di istruttoria è escluso, risultando gli atti adeguatamente motivati e confermati dalla verificazione tecnica. Infine, la disparità di trattamento è ritenuta infondata, avendo l’amministrazione valutato le peculiarità del caso rispetto alle altre richieste similari.

Il Tribunale ritiene irrilevanti le sopravvenienze di fatto e di diritto verificatesi nelle more del giudizio, in applicazione del principio del tempus regit actum, salva la facoltà del ricorrente di presentare una nuova istanza in via amministrativa. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione integrale delle spese di giudizio in ragione della particolarità e novità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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