Estinzione anticipata cessione del quinto: rimborso integrale costi, esclusi oneri erariali (ABF Collegio di Bari n. 2424 del 18.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione stipulati prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 73/2021, estinti anticipatamente, l’art. 125-sexies TUB va interpretato, alla luce della sentenza Lexitor, nel senso che il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front. In mancanza di una chiara ripartizione contrattuale, i costi recurring si riducono secondo il criterio di proporzionalità lineare e quelli up front secondo il metodo di riduzione progressiva utilizzato per gli interessi corrispettivi. Gli oneri erariali non sono retrocedibili. L’intermediario è titolare di legittimazione passiva anche in ordine alle spese di intermediazione.
Il Fatto
La ricorrente aveva stipulato un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione ed era stata estinto anticipatamente con conteggio estintivo. Insoddisfatta dell’esito dell’interlocuzione con l’intermediario, si era rivolta all’Arbitro chiedendo il rimborso di commissioni di intermediazione, spese di istruttoria e oneri erariali non maturati, calcolati pro rata temporis, oltre interessi legali e spese legali.
L’intermediario eccepiva che il contratto individuava analiticamente le voci non rimborsabili, che l’unica voce restituibile erano gli interessi nominali già riconosciuti, il proprio difetto di legittimazione passiva quanto alle spese di intermediazione e confermava l’offerta di € 210,66 a ristoro delle commissioni di attivazione. La ricorrente replicava che quanto già rimborsato era stato defalcato e che l’offerta costituiva riconoscimento del debito, richiamando la sentenza Corte cost. n. 263/2022.
La motivazione del Collegio
Il Collegio disattende anzitutto l’eccezione di carenza di legittimazione passiva: le spese di intermediazione costituiscono costo del credito riportato nel contratto e, come tale, sono soggette a riduzione ai sensi dell’art. 125-sexies TUB. Sul piano della disciplina applicabile, rileva che il contratto è anteriore al d.l. n. 73/2021 e richiama il costante orientamento dell’ABF: in assenza di chiara ripartizione tra costi up front e recurring, si considera l’intero importo di ciascuna voce; i costi recurring si rimborsano in proporzione al numero di rate residue.
Per i contratti anteriori alla riforma, il Collegio dà continuità alla decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019: la sentenza Lexitor ha natura dichiarativa e valore retroattivo, cosicché la riduzione riguarda tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front. Il criterio per questi ultimi, in mancanza di diversa previsione pattizia proporzionale, è determinato in via integrativa secondo equità e coincide con il metodo di riduzione progressiva degli interessi corrispettivi, la c.d. curva degli interessi.
Il Collegio esclude poi la retrocedibilità degli oneri erariali: l’intermediario agisce come sostituto d’imposta in adempimenti di diritto pubblico, senza margini di determinazione degli importi, e l’estinzione anticipata è analoga al recesso, per il quale l’art. 125-ter TUB esclude il rimborso delle imposte. Quanto alla sentenza CGUE 9 febbraio 2023, C-555/21, resa in tema di credito immobiliare, il Collegio ribadisce che essa non smentisce Lexitor, avendo la Corte evidenziato le specificità dei contratti relativi a immobili residenziali.
Nel merito, le spese di istruttoria sono qualificate up front, in quanto sostenute per l’analisi della richiesta ai fini della concessione; le spese di intermediazione sono recurring, perché remunerano anche attività svolte in costanza di rapporto, e si riducono in proporzione lineare. Il Collegio accoglie quindi parzialmente il ricorso e dispone il pagamento di € 758,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo al saldo. Nega invece la rifusione delle spese di assistenza legale, per orientamento consolidato.
Nota della Redazione
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