Estinzione anticipata cessione del quinto rimborso costi up front curva interessi (ABF Collegio di Bari n. 1202 del 10.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di estinzione anticipata di un finanziamento contro cessione del quinto, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front, in applicazione dell’art. 125-sexies TUB come interpretato dalla sentenza Lexitor della CGUE. In mancanza di una diversa previsione pattizia basata su un principio di proporzionalità, il criterio per la riduzione dei costi istantanei è determinato dal Collegio secondo equità e coincide, di regola, con quello previsto per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), desumibile dal piano di ammortamento. Per i costi recurring e gli oneri assicurativi restano fermi gli orientamenti consolidati dell’ABF, che applicano il criterio proporzionale pro rata temporis. Le imposte non sono soggette a riduzione, perché non disposte in favore dell’intermediario ma dell’erario.
Il Fatto
Il ricorrente aveva stipulato in data 07/06/2022 un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, estinto anticipatamente con conteggio estintivo al 31/01/2025. Insoddisfatto dell’interlocuzione prodromica, si rivolgeva all’Arbitro chiedendo il rimborso di € 740,13 a titolo di quota non maturata delle spese di istruttoria e delle provvigioni, calcolata secondo il criterio pro rata temporis, oltre interessi legali e spese di presentazione del ricorso.
L’intermediario, cessionario del credito dall’originario finanziatore, eccepiva la natura up front delle voci reclamate e di aver già rimborsato € 579,15 applicando la curva degli interessi. In sede di repliche il ricorrente riduceva la pretesa a € 160,98, pari alla differenza tra l’importo inizialmente richiesto e quanto già ottenuto.
La motivazione del Collegio
Il Collegio richiama il proprio costante orientamento in materia di estinzione anticipata dei prestiti contro cessione del quinto: in assenza di una chiara ripartizione tra oneri up front e recurring, l’intero importo di ciascuna voce va considerato ai fini del rimborso; i costi recurring si riducono ratione temporis, dividendo l’importo per il numero complessivo delle rate e moltiplicandolo per quelle residue; l’intermediario è tenuto a rimborsare tutte le voci, incluso il premio assicurativo, secondo la decisione del Collegio di Coordinamento n. 6167/2014.
Per i contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021, il Collegio applica l’originario art. 125-sexies TUB, come interpretato alla luce della sentenza CGUE 11 settembre 2019, causa C-383/18 (Lexitor) e confermato dalla decisione n. 263/2022 della Corte costituzionale. Viene data continuità alla decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019, secondo cui il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front, e il criterio di riduzione di questi ultimi è individuato, in via integrativa ed equitativa, nel medesimo metodo progressivo utilizzato per gli interessi corrispettivi.
Nel caso di specie il Collegio accerta la natura up front sia delle spese di istruttoria sia delle commissioni di intermediazione e, applicando la curva degli interessi (percentuale di riduzione pari al 60,33%), verifica che i rimborsi già versati — € 361,97 per le spese di istruttoria e € 217,18 per le commissioni — esauriscano quanto dovuto, senza residui in favore del ricorrente.
Quanto agli oneri fiscali, il Collegio ribadisce che non sono rimborsabili, non essendo disposti in favore degli intermediari ma dell’erario, anche in forza dell’art. 27 del DL n. 104/2023, che ha stabilito che le imposte non sono soggette a riduzione. Le spese di presentazione del ricorso seguono infine il criterio della soccombenza. Il ricorso è pertanto respinto.
Nota della Redazione
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