Estinzione anticipata e pro rata: oneri fiscali non rimborsabili e rata viaggiante (ABF Collegio di Milano n. 1767 del 25.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, la riduzione proporzionale dei costi prevista dall’art. 125-sexies TUB opera esclusivamente sugli oneri posti a carico del cliente suscettibili di frazionamento. Gli oneri fiscali non sono soggetti a restituzione per espressa previsione normativa, e il differenziale tra TAN e TAEG può trovare giustificazione nel loro inserimento nella base di calcolo del TAEG, senza che ciò dimostri l’esistenza di ulteriori commissioni o premi assicurativi rimborsabili. La rata cd. viaggiante, scadente nel periodo di validità del conteggio estintivo, resta dovuta anche se il pagamento estintivo interviene prima della sua scadenza. Nel procedimento ABF non sono ammissibili domande nuove introdotte in sede di repliche, essendo consentita solo la puntualizzazione delle richieste già articolate nel ricorso.
Il Fatto
Il ricorrente aveva sottoscritto un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, rimborsabile in 84 rate mensili. Il 1° ottobre 2025 l’intermediario elaborava un conteggio estintivo con chiusura contabile al 31 ottobre 2025; sulla base di tale conteggio il ricorrente pagava il debito residuo di € 8.129,50 il 7 ottobre 2025.
Il ricorrente contestava due profili: la mancata riduzione pro rata temporis di costi ulteriori rispetto agli interessi, individuati nelle commissioni di intermediazione e nel premio assicurativo sulla scorta del differenziale tra TAN e TAEG; e l’addebito della rata di ottobre 2025, a suo avviso non dovuta perché il finanziamento si sarebbe estinto nel corso dello stesso mese. In sede di repliche aggiungeva di avere subito anche la trattenuta della rata di novembre 2025, parimenti indebita. L’intermediario resisteva, precisando che l’unica voce ulteriore rispetto agli interessi era costituita da oneri fiscali per € 18,00, non ripetibili, e che la rata di novembre era stata rimborsata perché indebita.
La motivazione del Collegio
Sul primo motivo il Collegio rileva che dalla documentazione in atti le uniche voci di costo a carico del ricorrente erano gli interessi corrispettivi e gli oneri fiscali. Il differenziale tra TAN e TAEG si spiega proprio con l’inclusione degli oneri fiscali nella base di calcolo del TAEG: l’argomento del ricorrente, dunque, non dimostra l’esistenza di commissioni di intermediazione o premi assicurativi posti a suo carico.
Non emergono, quindi, costi suscettibili di riduzione ai sensi dell’art. 125-sexies TUB. Gli interessi non maturati risultano correttamente decurtati in sede di estinzione anticipata, mentre le imposte, per espressa previsione normativa, non sono soggette a restituzione. La domanda di ulteriore rimborso è pertanto respinta.
Quanto alla rata di ottobre 2025, il Collegio osserva che il conteggio estintivo era riferito a chiusura contabile del 31 ottobre 2025 e che le rate scadevano l’ultimo giorno del mese. Alla data del pagamento del 7 ottobre la rata non era ancora saldata e veniva legittimamente inclusa nel calcolo del debito residuo. Il pagamento estintivo anticipato non esclude la debenza della cd. rata viaggiante compresa nel periodo di validità del conteggio, secondo un orientamento consolidato dei Collegi in fattispecie analoghe. L’addebito è dunque conforme alle condizioni contrattuali e alla disciplina applicabile.
Sulla trattenuta di novembre 2025, il Collegio rileva l’inammissibilità della domanda: essa è stata formulata per la prima volta in sede di repliche, mentre nel procedimento ABF non è consentita l’introduzione di domande nuove rispetto a quelle articolate nel ricorso, essendo ammessa solo la puntualizzazione delle richieste già proposte. In ogni caso, dagli atti non emerge prova idonea di un credito residuo in capo al ricorrente. Il ricorso è quindi integralmente respinto.
Nota della Redazione
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