Cessione del credito e legittimazione passiva alla restituzione degli oneri non maturati (ABF Collegio di Bologna n. 4898 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di estinzione anticipata del finanziamento, obbligato alla restituzione dei costi non maturati è il soggetto che ha ricevuto il pagamento indebito, e cioè colui che ha incassato l’importo ricomprendente i costi recurring non dovuti. La circostanza che questi abbia acquistato il solo credito e non il contratto non incide sulla legittimazione passiva, poiché l’indebito e il correlativo credito restitutorio sorgono al momento dell’estinzione. Qualora l’intermediario dimostri di aver integralmente rimborsato la quota non maturata dei costi qualificati come up front, la pretesa del ricorrente formulata sull’erronea qualificazione dei costi come recurring resta priva di fondamento e va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Il Fatto
Il ricorrente ha stipulato un finanziamento, estinguendolo anticipatamente, e ha chiesto all’intermediario la restituzione della quota non maturata dei costi contrattuali. La richiesta è stata avanzata dapprima all’originario contraente, che ha declinato la competenza richiamando l’intervenuta cessione del credito in favore dell’intermediario resistente.
Il ricorrente ha quindi adito l’ABF chiedendo il rimborso di € 975,58 a titolo di quota parte delle spese fisse e delle commissioni accessorie. L’intermediario ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, la natura up front degli oneri contestati; in via transattiva ha corrisposto € 294,34, di cui € 20,00 per spese di procedimento, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
La motivazione del Collegio
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di legittimazione passiva. L’intermediario sostiene di aver acquistato soltanto il credito e non il contratto, rimasto in capo al cedente, con la conseguenza che le pretese restitutorie andrebbero rivolte all’originario contraente. L’eccezione non è accolta.
Il Collegio richiama il principio del Collegio di Coordinamento n. 6816/2018: l’indebito sorge nel momento in cui il mutuatario corrisponde l’intero importo del conteggio estintivo, comprensivo dei costi recurring non dovuti ex art. 125-sexies TUB. Obbligato alla restituzione è dunque il soggetto che ha ricevuto quel pagamento, unico legittimato passivo all’esercizio della pretesa restitutoria.
Nel caso concreto il Collegio rileva che il conteggio estintivo è stato rilasciato dall’intermediario resistente, circostanza pacifica anche alla luce delle sue stesse controdedussioni, nelle quali afferma di aver stornato gli interessi nominali sulle rate a scadere. L’intermediario convenuto è pertanto il legittimato passivo.
Nel merito, il Collegio qualifica le commissioni oggetto di contestazione — commissioni di attivazione e oneri di rete distributiva — come costi up front, in quanto riferiti ad attività preliminari e prodromiche sino all’erogazione del finanziamento, richiamando sul punto Collegio di Roma n. 16253/2022, Collegio di Torino n. 11716/2023, Collegio di Bari n. 391/2024, Collegio di Bologna n. 7293/2023 e Collegio di Milano n. 22805/2021.
Poiché l’intermediario ha già corrisposto € 294,34, importo comprensivo delle spese di procedimento, e poiché il ricorrente ha formulato le proprie richieste considerando i costi come recurring anziché up front, nulla è dovuto allo stesso. Il Collegio dichiara pertanto la cessazione della materia del contendere.
Nota della Redazione
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