Estinzione anticipata finanziamento e rimborso pro quota oneri con commissione dovuta (ABF Collegio di Palermo n. 845 del 29.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di estinzione anticipata di un contratto di finanziamento, il cliente ha diritto alla riduzione del costo totale del credito pari ai costi dovuti per la vita residua del contratto, ai sensi dell’art. 125-sexies t.u.b.. La quota ripetibile dei costi up front si quantifica secondo il medesimo criterio di riduzione progressiva previsto per gli interessi corrispettivi, la c.d. curva degli interessi, mentre per gli oneri recurring opera il criterio pro rata temporis. La commissione di estinzione anticipata pattuita entro le soglie di legge resta dovuta, salvo che il ricorrente alleghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l’indennizzo sia privo di oggettiva giustificazione. Le spese di assistenza professionale sono risarcibili solo se risulta dimostrato un comportamento gravemente scorretto o dilatorio dell’intermediario.
Il Fatto
La ricorrente aveva estinto anticipatamente due contratti di finanziamento, sottoscritti in pari data e rimborsabili mediante cessione del quinto dello stipendio e delegazione di pagamento. Il primo si era chiuso in corrispondenza della rata n. 49, il secondo della rata n. 53. La cliente ha chiesto all’Arbitro il rimborso pro quota degli oneri commissionali non goduti, per complessivi € 1.423,95 oltre interessi, la restituzione della commissione di estinzione anticipata per il solo contratto di cessione del quinto e € 200,00 a titolo di spese di assistenza difensiva.
L’intermediario, costituitosi, ha eccepito un errore di calcolo sul secondo contratto, ha rivendicato la natura up front di alcune voci e ha comunque offerto in via conciliativa ulteriori rimborsi. Ha poi contestato il rimborso dell’indennizzo di estinzione e delle spese legali.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ha anzitutto verificato l’onere probatorio, ritenuto assolto grazie al deposito della documentazione contrattuale da cui emerge l’avvenuta estinzione anticipata. Ha quindi richiamato il criterio fissato dal Collegio di Coordinamento, secondo cui la riduzione dei costi up front segue lo stesso metodo di riduzione progressiva previsto per gli interessi, desumibile dal piano di ammortamento.
Quanto alla qualificazione delle singole voci, la commissione di distribuzione e le spese di attivazione pratica sono state ritenute recurring, perché il contratto non distingueva validamente la quota non retrocedibile e il riferimento all’archiviazione documenti confermava la natura diffusiva del costo. Le spese di riscossione rata, qualificate recurring in contratto, risultavano già rimborsate.
Il Collegio ha poi dato atto dei rimborsi effettuati dall’intermediario dopo l’estinzione e delle ulteriori somme offerte in sede di controdeduzioni, senza replica della ricorrente. Ha inoltre escluso che la conversione del d.l. n. 104 del 2023 avesse mutato i criteri, dovendosi applicare alle estinzioni anteriori le disposizioni dell’art. 125-sexies t.u.b. vigenti alla data di sottoscrizione.
Sulla commissione di estinzione anticipata il Collegio ha richiamato la decisione del Collegio di Coordinamento n. 5909 del 2020: l’indennizzo pattuito entro le soglie di legge è dovuto, salvo prova contraria del cliente. Poiché la durata residua superava l’anno e il debito residuo i 10.000 euro, non ricorrevano le ipotesi di esclusione dell’art. 125-sexies, comma 3, t.u.b.; l’importo liquidato risultava corretto.
Le spese di assistenza difensiva sono state rigettate: il Collegio ha richiamato la decisione del Collegio di Coordinamento n. 4580 del 2025 ma ha ritenuto assenti i presupposti, ossia la prova di un comportamento gravemente scorretto o dilatorio dell’intermediario. Il ricorso è stato accolto solo in parte, con condanna alla restituzione di ulteriori € 37,54 oltre interessi dal reclamo e alla corresponsione del contributo e del rimborso del versamento per la presentazione del ricorso.
Nota della Redazione
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