Quote latte: ammissibile la prova documentale nuova in appello se il giudicato (Cons. Stato n. 7087 del 20.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di nova in appello posto dall’art. 104, comma 2, c.p.a. non è assoluto. Il giudice amministrativo può ammettere la produzione di documenti non depositati in primo grado, nonostante l’ordine istruttorio rimasto inottemperato, quando essa sia diretta a dimostrare l’esistenza di un giudicato che incide in modo decisivo sul rapporto di credito-debito oggetto del giudizio ed è idoneo a escludere l’estinzione del debito accertata nella sentenza impugnata. La deroga risponde all’esigenza di evitare il contrasto con statuizioni giurisdizionali divenute definitive e non comporta un indebito ampliamento del thema decidendum, dovendosi escludere che i poteri officiosi dell’appello assolvano una funzione di supplenza dell’inerzia della parte. Resta fermo che la prescrizione dei crediti per prelievo supplementare del latte è quella decennale ordinaria, non quella quinquennale né quella del Reg. CE n. 2988/95, e che i giudizi promossi avverso gli atti di accertamento sono idonei a interrompere il relativo corso.
Il Fatto
Il titolare di un’azienda agricola riceveva dall’agente della riscossione un’intimazione di pagamento di oltre 287.000 euro, riferita a un ruolo residuo per prelievi latte delle campagne 2002/03, 2005/06 e 2006/07. Proponeva ricorso al TAR Veneto, articolando otto motivi e chiedendo anche il risarcimento del danno.
Il TAR accoglieva il primo motivo, ritenuto assorbente, e annullava l’atto per intervenuta prescrizione decennale del credito, computando le sospensioni normative; respingeva invece la domanda risarcitoria. L’AGEA e l’Ader appellavano, depositando in secondo grado documentazione nuova. Il privato non si costituiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il rapporto tra divieto dei nova e poteri istruttori del giudice d’appello. Richiamando propri precedenti (Cons. Stato, Sez. VI, n. 11049 del 2023 e n. 907 del 2025), osserva che le due deroghe dell’art. 104, comma 2, c.p.a. — prova indispensabile e causa non imputabile — sono alternative e di stretta interpretazione. Il potere istruttorio non può sanare preclusioni già maturate, né supplire all’inerzia della parte che abbia ignorato l’ordine del giudice.
Sul piano sistematico la Corte collega la regola ai principi di parità delle parti e di doppio grado di giudizio, richiamando Cons. Stato, Ad. pl., n. 16 del 2024: consentire in appello il recupero di attività doverose in primo grado altererebbe l’equilibrio processuale e comprimerebbe il merito di prime cure.
Il Collegio ammette tuttavia temperamenti, in presenza di un giudicato che confermi il credito o di documenti di immediata e decisiva incidenza sulla statuizione impugnata. Nel caso concreto il TAR aveva emanato un ordine istruttorio rimasto inottemperato; l’Ader, però, aveva depositato una produzione parziale, e il ricorrente stesso aveva ammesso che gli atti presupposti erano stati impugnati. Sussiste quindi il rischio di contrasto con giudicati rilevanti.
Nel merito la Corte conferma la prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., escludendo l’art. 2948 c.c. e il Reg. CE n. 2988/95, perché il prelievo non è prestazione periodica e non incide sul bilancio unionale. I giudizi avverso gli atti di accertamento hanno interrotto la prescrizione. L’appello è dunque accolto, con riforma della sentenza e rigetto del ricorso di primo grado; spese del doppio grado compensate.
Nota della Redazione
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